Art. 82. Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico 1. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per gli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, a cui compete altresi' il conferimento del titolo. 2. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli. 5. In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 82: - La legge n. 845/1978 reca: Legge-quadro in materia di formazione professionale. - L'art. 9 del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) prevede vari interventi in materia di formazione professionale e, in particolare (comma 14), attribuisce ai provveditorati agli studi e alle istituzioni scolastiche pubbliche - oltre che ad altre amministrazioni ed enti - il compito di avviare gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che siano disponibili ad ospitarli.