Art. 82 
                              Vigilanza 
 
  1. La CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  vigilano  sulle  societa'  di
gestione accentrata al fine di assicurare la trasparenza,  l'ordinata
prestazione dei  servizi  e  la  tutela  degli  investitori.  Possono
chiedere alle societa' la  comunicazione  anche  periodica  di  dati,
notizie, atti e documenti, nonche' eseguire  ispezioni  e  richiedere
l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari, indicandone modalita' e termini. 
  2.  La  CONSOB  e  la  Banca   d'Italia   vigilano   affinche'   la
regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad  assicurare
l'effettivo conseguimento delle finalita'  indicate  nel  comma  1  e
possono richiedere alle societa' modificazioni della regolamentazione
dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.