Art. 82 
 
                        Concordato preventivo 
 
  1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le  parole  «ultimi  tre  esercizi»  sono
aggiunte le seguenti  «e  all'elenco  nominativo  dei  creditori  con
l'indicazione dei rispettivi crediti»; 
  b) sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «((Con  decreto
motivato che fissa il termine di cui al primo periodo)), il tribunale
puo' nominare il commissario  giudiziale  di  cui  all'articolo  163,
secondo comma, n. 3((; si applica)) l'articolo 170, secondo comma. Il
commissario giudiziale, quando accerta che il debitore  ha  posto  in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve  riferirne
immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di  cui
all'articolo 15 e verificata la sussistenza  delle  condotte  stesse,
puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su  istanza
del creditore o su richiesta  del  pubblico  ministero,  accertati  i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara  il  fallimento  del
debitore con contestuale sentenza reclamabile a  norma  dell'articolo
18.». 
  2. All'articolo 161, settimo comma, ((primo  periodo,  del))  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  deve  acquisire  il   parere   del
commissario giudiziale, se nominato». 
  3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente: «Con il decreto  ((che  fissa  il
termine di cui al sesto comma)), primo  periodo,  il  tribunale  deve
disporre gli obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi  alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta  ai  fini
della predisposizione della proposta e del  piano,  che  il  debitore
deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la  vigilanza
del commissario  giudiziale  se  nominato,  sino  alla  scadenza  del
termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita  una
situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno  successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del  cancelliere.  In
caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi
secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore
e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e  del
piano, il tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il  debitore  e  il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine  fissato  con
il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in
ogni momento sentire i creditori». 
  ((3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle  cooperative
di  lavoro,  in  relazione  alla  loro  finalita'  mutualistica,   il
privilegio di  cui  all'articolo  2751-bis,  numero  5),  del  codice
civile, spettante  per  corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  dei
manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le  medesime  cooperative
abbiano  superato  positivamente  o  abbiano  comunque  richiesto  la
revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 161 del  regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 161 (Domanda di concordato) 
              La  domanda  per   l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
          dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
          propria sede  principale;  il  trasferimento  della  stessa
          intervenuto nell'anno antecedente al deposito  del  ricorso
          non rileva ai fini della individuazione della competenza. 
              Il debitore deve presentare con il ricorso: 
              a)   una   aggiornata   relazione   sulla    situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
              b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'  e
          l'elenco nominativo dei creditori,  con  l'indicazione  dei
          rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
              c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o  personali
          su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
              d) il valore dei beni e i creditori  particolari  degli
          eventuali soci illimitatamente responsabili; 
              e) un piano contenente la descrizione  analitica  delle
          modalita' e dei tempi di adempimento della proposta. 
              Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
          devono  essere   accompagnati   dalla   relazione   di   un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma,  lett.  d),
          che  attesti  la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e   la
          fattibilita' del piano  medesimo.  Analoga  relazione  deve
          essere presentata nel caso di modifiche  sostanziali  della
          proposta o del piano. 
              Per la societa' la  domanda  deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'articolo 152. 
              La domanda di  concordato  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. 
              L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
          domanda di concordato unitamente ai bilanci  relativi  agli
          ultimi tre esercizi e all'elenco  normativo  dei  creditori
          con  l'indicazione  dei  rispettivi  crediti  e  all'elenco
          nominativo dei creditori con l'indicazione  dei  rispettivi
          crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e
          la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro  un
          termine  fissato  dal  giudice,  compreso  fra  sessanta  e
          centoventi   giorni   e   prorogabile,   in   presenza   di
          giustificati motivi, di non oltre  sessanta  giorni.  Nello
          stesso termine, in alternativa  e  con  conservazione  sino
          all'omologazione degli effetti  prodotti  dal  ricorso,  il
          debitore puo' depositare  domanda  ai  sensi  dell'articolo
          182-bis, primo comma. In mancanza,  si  applica  l'articolo
          162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che  fissa
          il termine di cui  al  primo  periodo,  il  tribunale  puo'
          nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163,
          secondo comma, n. 3; si  applica  l'articolo  170,  secondo
          comma. Il commissario giudiziale,  quando  accerta  che  il
          debitore ha posto in essere  una  delle  condotte  previste
          dall'articolo  173,  deve   riferirne   immediatamente   al
          tribunale  che,  nelle  forme  del  procedimento   di   cui
          all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle  condotte
          stesse, puo',  con  decreto,  dichiarare  improcedibile  la
          domanda e, su istanza del  creditore  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero, accertati i  presupposti  di  cui  agli
          articoli 1 e 5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con
          contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto  di  cui
          all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
          di straordinaria amministrazione previa autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 
              Con il decreto che fissa il termine  di  cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Quando
          risulta  che   l'attivita'   compiuta   dal   debitore   e'
          manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
          e del piano, il  tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il
          debitore e il commissario giudiziale se nominato,  abbrevia
          il termine fissato con il decreto di cui  al  sesto  comma,
          primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire  i
          creditori. 
              La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
              Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,  primo
          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente
          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.". 
              - si riporta il numero 5)  dell'articolo  2751-bis  del
          codice civile: 
              -  2751-bis.Crediti  per  retribuzioni  e  provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane 
              Hanno  privilegio  generale  sui   mobili   i   crediti
          riguardanti: 
              (omissis) 
              5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai  sensi
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  nonche'   delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti" 
              Il D.Lgs. 2-8-2002 n. 220 
              Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti
          cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L.  3
          aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione
          in materia cooperativistica,  con  particolare  riferimento
          alla posizione del socio lavoratore»  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 8 ottobre 2002, n. 236.