Art. 82 
 
                       (Concordato preventivo) 
 
  1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le  parole  "ultimi  tre  esercizi"  sono
aggiunte le seguenti  "e  all'elenco  nominativo  dei  creditori  con
l'indicazione dei rispettivi crediti"; 
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con il  decreto  di
cui al primo periodo,  il  tribunale  puo'  nominare  il  commissario
giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica
l'articolo 170, secondo  comma.  Il  commissario  giudiziale,  quando
accerta che il  debitore  ha  posto  in  essere  una  delle  condotte
previste  dall'articolo  173,  deve   riferirne   immediatamente   al
tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15  e
verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo',  con  decreto,
dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o  su
richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore  con  contestuale
sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.". 
  2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n.
267,  dopo  le  parole  "sommarie  informazioni"  sono  aggiunte   le
seguenti: "e deve acquisire il parere del commissario giudiziale,  se
nominato". 
  3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente: "Con il decreto di cui  al  sesto
comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli  obblighi
informativi  periodici,  anche  relativi  alla  gestione  finanziaria
dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini  della  predisposizione
della proposta e del piano,  che  il  debitore  deve  assolvere,  con
periodicita' almeno mensile e  sotto  la  vigilanza  del  commissario
giudiziale se nominato, sino alla scadenza del  termine  fissato.  Il
debitore,  con  periodicita'   mensile,   deposita   una   situazione
finanziaria  dell'impresa  che,  entro  il  giorno   successivo,   e'
pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso
di violazione di tali obblighi,  si  applica  l'articolo  162,  commi
secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore
e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e  del
piano, il tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il  debitore  e  il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine  fissato  con
il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in
ogni momento sentire i creditori.