Art. 82 
 
 
                         Contributi ordinari 
 
  1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali  italiane
di banche extracomunitarie versano contributi ordinari  ai  fondi  di
risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato  dalla  Banca
d'Italia  in  conformita'  con  quanto  stabilito  dalla  Commissione
Europea ai sensi dell'artticolo 103,  paragrafo  7,  della  direttiva
2014/59/UE. 
  2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una  quota  dei  contributi
ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni  di  pagamento
irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non
gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque  superare  il
30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai  sensi
del presente articolo. 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 7 dell'art.
          103 della citata direttiva 2014/59/UE: 
              "1-6 (Omissis). 
              7. Alla Commissione e' conferito il potere di  adottare
          atti delegati conformemente all'art. 115 per  precisare  il
          concetto della correzione dei contributi  in  funzione  del
          profilo di rischio dell'ente, di cui al presente  articolo,
          paragrafo 2,tenuto conto di tutti gli elementi seguenti: 
              a)   esposizione   al   rischio   dell'ente,   compresi
          l'importanza  delle  sue  attivita'  di  negoziazione,   le
          esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria; 
              b)  stabilita'  e  diversificazione  delle   fonti   di
          finanziamento  della  societa'  e  attivita'   estremamente
          liquide non ipotecate; 
              c) situazione finanziaria dell'ente; 
              d)  probabilita'  che   l'ente   sia   assoggettato   a
          risoluzione; 
              e) misura in cui  l'ente  ha  beneficiato  di  sostegno
          finanziario pubblico straordinario in passato; 
              f) complessita' della  struttura  dell'ente  e  la  sua
          possibilita' di risoluzione; 
              g) importanza dell'ente per la stabilita'  del  sistema
          finanziario o dell'economia di uno o piu'  Stati  membri  o
          dell'Unione; 
              h) il fatto che l'ente partecipi a un IPS. 
              (Omissis).".