Art. 82 Contributi ordinari 1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'artticolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE. 2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 82: - Si riporta il testo vigente del paragrafo 7 dell'art. 103 della citata direttiva 2014/59/UE: "1-6 (Omissis). 7. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art. 115 per precisare il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, di cui al presente articolo, paragrafo 2,tenuto conto di tutti gli elementi seguenti: a) esposizione al rischio dell'ente, compresi l'importanza delle sue attivita' di negoziazione, le esposizioni fuori bilancio e il grado di leva finanziaria; b) stabilita' e diversificazione delle fonti di finanziamento della societa' e attivita' estremamente liquide non ipotecate; c) situazione finanziaria dell'ente; d) probabilita' che l'ente sia assoggettato a risoluzione; e) misura in cui l'ente ha beneficiato di sostegno finanziario pubblico straordinario in passato; f) complessita' della struttura dell'ente e la sua possibilita' di risoluzione; g) importanza dell'ente per la stabilita' del sistema finanziario o dell'economia di uno o piu' Stati membri o dell'Unione; h) il fatto che l'ente partecipi a un IPS. (Omissis).".