(Accordo-art. 82)
 
                             Articolo 82 
 
            Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze 
 
  1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono  esecutive
in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula  esecutiva  di  una
decisione e' apposta alla decisione del tribunale. 
 
  2.  Se  del  caso,  l'esecuzione  di  una  decisione  puo'   essere
subordinata alla prestazione di una cauzione o  garanzia  equivalente
che  assicuri  il  risarcimento  dell'eventuale  danno   subito,   in
particolare nel caso di ingiunzioni. 
 
  3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti  di
esecuzione  sono  disciplinati  dal  diritto   dello   Stato   membro
contraente nel cui territorio si  procede  all'esecuzione.  Qualsiasi
decisione del tribunale e' eseguita alle  stesse  condizioni  di  una
decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio  si
procede all'esecuzione. 
 
  4. Una  parte  che  non  osservi  i  termini  di  un'ordinanza  del
tribunale puo' essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile
di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola  penalita'  e'
proporzionata  all'importanza  dell'ordinanza  da  eseguire   ed   e'
disposta fatto  salvo  il  diritto  della  parte  alla  richiesta  di
risarcimento danni o di una cauzione.