Art. 82 
 
 
                 Inadempienze dei consorzi di tutela 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  salvo  l'obbligo  di
risarcimento  del  danno  in  favore  dei  soggetti  interessati,  al
Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle  prescrizioni  o
agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o  a  eventuali
successive  disposizioni  impartite  dal  Ministero,  ovvero   svolge
attivita'  che  risultano  incompatibili  con  il  mantenimento   del
provvedimento di riconoscimento,  qualora  non  ottemperi,  entro  il
termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad  adempiere,
e fatta salva la facolta' del Ministero di procedere alla sospensione
o alla revoca  del  provvedimento  stesso,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  salvo  l'obbligo  di
risarcimento del danno,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  6.000  euro  a  60.000   euro   il   consorzio   che,
nell'esercizio delle sue attivita', pone in essere comportamenti  che
hanno l'effetto di: 
    a) discriminare tra  i  soggetti  associati  appartenenti  a  uno
stesso segmento della filiera ovvero appartenenti a segmenti diversi,
quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo  statuto
del consorzio stesso; 
    b)  porre  ostacoli  all'esercizio  del  diritto  all'accesso  al
consorzio.