Art. 82 
 
 
    Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del
Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse  le  imprese
sociali costituite in forma di societa',  salvo  quanto  previsto  ai
commi 4 e 6. 
  2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni  e  donazioni  e
alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito
effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1. 
  3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,  comprese  le
operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere  da
enti del Terzo settore di cui al comma 1,  le  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale si applicano in  misura  fissa.  Le  modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti  dall'imposta  di
registro se hanno lo  scopo  di  adeguare  gli  atti  a  modifiche  o
integrazioni normative. 
  4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si  applicano  in
misura  fissa  per  gli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso   della
proprieta' di beni immobili e per gli atti traslativi o  costituitivi
di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli  enti
del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le  imprese  sociali,  a
condizione che i beni siano  direttamente  utilizzati,  entro  cinque
anni  dal  trasferimento,   in   diretta   attuazione   degli   scopi
istituzionali  o   dell'oggetto   sociale   e   che   l'ente   renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal
senso. In caso  di  dichiarazione  mendace  o  di  mancata  effettiva
utilizzazione  del   bene   in   diretta   attuazione   degli   scopi
istituzionali o  dell'oggetto  sociale,  e'  dovuta  l'imposta  nella
misura ordinaria, nonche' la sanzione amministrativa pari al  30  per
cento dell'imposta dovuta oltre agli  interessi  di  mora  decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 
  5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
anche se dichiarate conformi, gli  estratti,  le  certificazioni,  le
dichiarazioni, le attestazioni e  ogni  altro  documento  cartaceo  o
informatico in qualunque modo denominato posti in essere o  richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. 
  6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti  non  commerciali
del  Terzo  settore  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,  destinati
esclusivamente allo svolgimento con  modalita'  non  commerciali,  di
attivita'  assistenziali,  previdenziali,   sanitarie,   di   ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera  a),
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  sono  esenti  dall'imposta
municipale propria e dal tributo  per  i  servizi  indivisibili  alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7,  comma  1,  lettera
i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  dall'articolo
9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,  n.  68,  e
relative disposizioni di attuazione. 
  7. Per i tributi diversi  dall'imposta  municipale  propria  e  dal
tributo per i servizi indivisibili, per  i  quali  restano  ferme  le
disposizioni di cui al comma 6, i  comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane e le regioni possono  deliberare  nei  confronti  degli
enti del  Terzo  settore  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
principale  l'esercizio  di  attivita'  commerciale  la  riduzione  o
l'esenzione dal pagamento  dei  tributi  di  loro  pertinenza  e  dai
connessi adempimenti. 
  8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano  possono
disporre nei confronti degli enti di cui  al  comma  1  del  presente
articolo la riduzione  o  l'esenzione  dall'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446,  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e  degli
orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. 
  9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per  le  attivita'
indicate nella tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma
1  del  presente  articolo  occasionalmente  o  in  concomitanza   di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data comunicazione,  prima
dell'inizio di ciascuna  manifestazione,  al  concessionario  di  cui
all'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640. 
  10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1
del presente articolo  sono  esenti  dalle  tasse  sulle  concessioni
governative di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641. 
 
          Note all'art. 82: 
              - Si riporta l'art. 16, comma 1, della legge 20  maggio
          1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni  ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio nelle diocesi): 
              «Art.  16.  -  Agli  effetti  delle  leggi  civili   si
          considerano comunque: 
                a) attivita' di religione o di culto  quelle  dirette
          all'esercizio del culto  e  alla  cura  delle  anime,  alla
          formazione del clero e dei religiosi, a  scopi  missionari,
          alla catechesi, all'educazione cristiana; 
                b) attivita' diverse da  quelle  di  religione  o  di
          culto  quelle  di  assistenza  e  beneficenza,  istruzione,
          educazione  e  cultura  e,  in  ogni  caso,  le   attivita'
          commerciali o a scopo di lucro.». 
              - Si riporta  l'art.  7,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504 (Riordino della  finanza  degli  enti
          territoriali, a norma dell'art. 4 della  legge  23  ottobre
          1992, n. 421): 
              «Art. 7 (Esenzioni). -1. Sono esenti dall'imposta: 
                a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
          comunita' montane,  dai  consorzi  fra  detti  enti,  dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome  di  cui  all'art.  41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  dalle   camere   di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
                b) i fabbricati classificati o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
                c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali  di
          cui  all'art.  5-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
                d)    i    fabbricati    destinati     esclusivamente
          all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze; 
                e)  i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa  Sede
          indicati negli articoli  13,  14,  15  e  16  del  Trattato
          lateranense,  sottoscritto  l'11  febbraio  1929   e   reso
          esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
                f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
                g)  i  fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
          adibiti  direttamente  allo  svolgimento  delle   attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'art.  15  della  legge  27
          dicembre 1977, n. 984; 
                i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 73, comma 1, lettera c),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, fatta eccezione per gli  immobili  posseduti
          da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
          all'imposta  indipendentemente  dalla  destinazione   d'uso
          dell'immobile, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali,   sanitarie,   di    ricerca    scientifica,
          didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e  sportive,
          nonche' delle attivita' di cui  all'art.  16,  lettera  a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
              2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno  durante
          il quale sussistono le condizioni prescritte.». 
              - Si riporta l'art. 9, comma 8, del decreto legislativo
          14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni   in   materia   di
          federalismo Fiscale Municipale): 
              «Art. 9 (Applicazione dell'imposta municipale propria).
          -  8.  Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i)
          del citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1992.  Sono
          altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30  dicembre
          1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n.  133,  ubicati  nei  comuni  classificati
          montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni
          italiani predisposto dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT).». 
              - Si riporta l'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
          sviluppo  delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27: 
              «Art.   91-bis   (Norme   sull'esenzione   dell'imposta
          comunale sugli immobili degli enti non commerciali).  -  1.
          Al comma 1, lettera i), dell'art. 7 del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  504,   dopo   le   parole:   «allo
          svolgimento» sono inserite le seguenti: «con modalita'  non
          commerciali». 
              2. Qualora l'unita' immobiliare abbia  un'utilizzazione
          mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica  solo  alla
          frazione di unita' nella quale  si  svolge  l'attivita'  di
          natura  non  commerciale,  se   identificabile   attraverso
          l'individuazione degli  immobili  o  porzioni  di  immobili
          adibiti esclusivamente  a  tale  attivita'.  Alla  restante
          parte  dell'unita'  immobiliare,  in   quanto   dotata   di
          autonomia funzionale e reddituale permanente, si  applicano
          le disposizioni dei commi 41,  42  e  44  dell'art.  2  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286.  Le
          rendite  catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
          periodo precedente producono effetto fiscale a partire  dal
          1° gennaio 2013. 
              3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
          del precedente comma 2, a  partire  dal  1°  gennaio  2013,
          l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
          commerciale  dell'immobile  quale   risulta   da   apposita
          dichiarazione.  Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita'   e   le   procedure   relative   alla   predetta
          dichiarazione,   gli    elementi    rilevanti    ai    fini
          dell'individuazione del rapporto proporzionale,  nonche'  i
          requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
          attivita' di cui alla lettera i) del comma  1  dell'art.  7
          del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  come
          svolte con modalita' non commerciali. 
              4.  E'  abrogato  il  comma  2-bis  dell'art.   7   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma  3,  del  decreto-legge  6
          marzo 2014, n.  16  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a  garantire   la
          funzionalita'  dei   servizi   svolti   nelle   istituzioni
          scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla 2 maggio
          2014, n. 68: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di TARI e TASI). -  3.
          Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)
          gli immobili posseduti dallo Stato,  nonche'  gli  immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Sono altresi' esenti  i  rifugi  alpini  non
          custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.  Si  applicano,
          inoltre,  le  esenzioni  previste  dall'art.  7,  comma  1,
          lettere b), c), d), e), f), ed i) del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504; ai fini  dell'applicazione  della
          lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
          cui all'art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27 e successive modificazioni.». 
              - Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446 (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n.  640  (Imposta  sugli  spettacoli),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
          1972, S.O. 
              -  Si  riporta  l'art.  17  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 640 del 1972: 
              «Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro  per
          le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
          cui ad  apposita  convenzione  da  approvarsi  con  proprio
          decreto di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
          la riscossione dell'imposta e  dei  tributi  connessi  alla
          Societa' Italiana degli Autori ed Editori. 
              I tributi riscossi dalla  Societa'  sono  versati  allo
          Stato al netto del compenso ad  essa  riconosciuto  con  la
          convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero
          delle   finanze   provvede   alla   relativa    regolazione
          contabile.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  641(Disciplina  delle  tasse  sulle  concessioni
          governative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  292
          dell'11 novembre 1972, S.O.