(Allegato-art. 81)
                              Art. 81. 
 
 
                    Trattenute per scioperi brevi 
 
    1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le  relative  trattenute  sulle  retribuzioni  sono   limitate   alla
effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque,  in  misura
non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per  ogni  ora  e'
pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 70,  comma
2, lettera b).