Art. 81. Principi e diritti 1. Gli enti, nella definizione dei propri statuti attuano quanto previsto nell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle ricerche, la condivisione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse forme di mobilita', geografica intersettoriale e tra enti di ricerca, allo scopo di facilitare l'interscambio e la cooperazione tra le istituzioni scientifiche, assicurando la sostenibilita' della spesa con gli equilibri di bilancio. 2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata. 3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, alla titolarita' della ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento, salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che, comunque, salvaguardino i diritti del proponente. 4. Gli enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della ricerca. 5. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti adottano specifiche misure dirette a facilitare la portabilita' dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, conservino la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca. 6. Gli enti favoriscono, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca. 7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, di norma, provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora l'ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'ente circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l'autore puo' pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza. 8. Il ricercatore o tecnologo ha diritto alla tutela della proprieta' intellettuale e al riconoscimento della paternita' delle invenzioni conseguenti la propria attivita' di ricerca, scientifica e tecnologica. 9. Ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016, gli enti promuovono, nei limiti delle risorse economiche disponibili, adeguati interventi formativi di aggiornamento e di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'ente di appartenenza e con il Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo, al fine di dare ulteriore impulso all'evoluzione professionale dei ricercatori e tecnologi mediante l'incremento delle loro conoscenze e competenze, secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL del 21 febbraio 2002. 10. Gli enti riconoscono il merito e la capacita' professionale dei ricercatori e tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione delle competenze acquisite e dei risultati raggiunti nell'attivita' di ricerca, previsti dal decreto legislativo n. 218 del 2016. 11. Ai fini del corretto svolgimento della loro attivita', i ricercatori e tecnologi rispettano quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016. 12. Il presente articolo sostituisce l'art. 60 del CCNL del 21 febbraio 2002.