Art. 82 
 
Modifiche all'articolo 180 del codice  della  giustizia  contabile  -
                 Deposito dell'atto di impugnazione 
 
  1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le parole «, di revocazione e di opposizione di terzo» sono soppresse
e dopo le parole «l'atto di impugnazione» e'  inserita  la  seguente:
«notificato». 
 
          Note all'art. 82: 
 
              - Si riporta l'articolo 180 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 180 (Deposito dell'atto di impugnazione). -  1.
          Nei giudizi di appello l'atto  di  impugnazione  notificato
          deve essere depositato nella segreteria del giudice  adito,
          a  pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni  dall'ultima
          notificazione,  unitamente  ad  una  copia  della  sentenza
          impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 
                (omissis)».