(Allegato-art. 82)
                              Art. 82. 
                   Retribuzione e sue definizioni 
 
    1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle  voci
del trattamento economico  accessorio  per  la  quali  sono  previste
diverse modalita' temporali di erogazione. 
    2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: 
      a)  retribuzione  base  mensile,  costituita  dallo   stipendio
tabellare mensile per la qualifica dirigenziale. 
      b) retribuzione individuale mensile, costituita da: 
        retribuzione base mensile di cui alla lettera a); 
        indennita' di specificita' medico - veterinaria; 
        retribuzione di posizione complessiva d'incarico (parte fissa
e variabile) compresa la maggiorazione  prevista  per  l'incarico  di
direttore  di  dipartimento  ovvero  di   incarichi   che   pur   non
configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto
aziendale - piu' strutture complesse; 
        indennita' di esclusivita' per i dirigenti  con  rapporto  di
lavoro esclusivo ove spettante; 
        altri  eventuali  assegni  personali  a  carattere  fisso   e
continuativo comunque denominati, corrisposti per tredici mensilita'; 
        retribuzione individuale di anzianita' ove acquisita; 
        indennita' per incarico di direzione di  struttura  complessa
ove spettante. 
    Tutte le voci sopra menzionate sono ricomprese nella retribuzione
individuale mensile ove spettanti e nella misura in godimento. 
      c)  retribuzione   globale   di   fatto   annuale,   costituita
dall'importo  della  retribuzione  individuale  mensile  per   dodici
mensilita' di cui alla lettera b), alla quale si  aggiunge  il  rateo
della tredicesima mensilita' per le voci che sono corrisposte anche a
tale titolo, nonche' l'importo annuo della retribuzione di  risultato
e delle indennita' contrattuali per le condizioni di lavoro percepite
nell'anno di riferimento non ricomprese nella precedente lettera b); 
    3.  La  retribuzione  giornaliera   si   ottiene   dividendo   le
corrispondenti retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26. 
    4. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le  corrispondenti
retribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. 
    5. Le clausole contrattuali indicano di volta in  volta  a  quale
base  retributiva  debba   farsi   riferimento   per   calcolare   la
retribuzione giornaliera ed oraria.