Art. 82 
 
                        Reddito di emergenza 
 
  1. Ai nuclei familiari in condizioni  di  necessita'  economica  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  identificati
secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto  un
sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di
seguito "Rem"). Le domande  per  il  Rem  sono  presentate  entro  il
termine del mese di giugno 2020 e il  beneficio  e'  erogato  in  due
quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5. 
  2.  Il  Rem  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) residenza in Italia, verificata con riferimento al  componente
richiedente il beneficio; 
    b) un valore del reddito familiare,  nel  mese  di  aprile  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5; 
    c) un valore del patrimonio mobiliare familiare  con  riferimento
all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,  accresciuta  di
euro 5.000 per ogni componente successivo  al  primo  e  fino  ad  un
massimo di euro 20.000. Il  predetto  massimale  e'  incrementato  di
5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un  componente
in condizione di disabilita' grave  o  di  non  autosufficienza  come
definite  ai  fini   dell'Indicatore   della   Situazione   Economica
Equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 
    d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000. 
  3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel  nucleo  familiare
di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  ovvero  di  una  delle  indennita'  disciplinate   in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di  una
delle  indennita'  di  cui  agli  articoli  84  e  85  del   presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda  in
una delle seguenti condizioni: 
    a) essere titolari di pensione diretta o indiretta  ad  eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita'; 
    b) essere titolari di un rapporto di  lavoro  dipendente  la  cui
retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; 
    c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ovvero  le  misure
aventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge. 
  4. Ai fini dell'accesso e della determinazione  dell'ammontare  del
Rem: 
  a) il nucleo familiare e' definito ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159; 
  b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le componenti di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e' riferito al  mese  di  aprile
2020 secondo il principio di cassa; 
  c) il patrimonio mobiliare e' definito ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159; 
  5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400
euro, moltiplicati per il corrispondente  parametro  della  scala  di
equivalenza di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di  2,  corrispondente  a  800  euro,
ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizioni di disabilita'  grave  o  non
autosufficienza come definite ai fini ISEE. 
  6. Non hanno diritto al Rem i soggetti  che  si  trovano  in  stato
detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'  coloro  che  sono
ricoverati in istituti di cura di lunga  degenza  o  altre  strutture
residenziali a totale carico dello Stato o di  altra  amministrazione
pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia  tra
i suoi componenti soggetti di cui  al  primo  periodo,  il  parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. 
  7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo  le  modalita'
stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  previa  stipula  di  una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Le richieste del Rem possono essere altresi'  presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. 
  8. Ai fini della verifica del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 2,  lettera  c),  l'INPS  e  l'Agenzia  delle  entrate  possono
scambiare i  dati  relativi  ai  saldi  e  alle  giacenze  medie  del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle  modalita'
previste ai fini ISEE. 
  9. Nel caso in cui in esito  a  verifiche  e  controlli  emerga  il
mancato  possesso  dei  requisiti,  il  beneficio  e'  immediatamente
revocato, ferma restando  la  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 
  10. Ai fini dell'erogazione del Rem e'  autorizzato  un  limite  di
spesa di 954,6 milioni di  euro  per  l'anno  2020  da  iscrivere  su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle  politiche  sociali  denominato  "Fondo  per  il  Reddito  di
emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite
di spesa di cui al primo periodo del  presente  comma  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi  alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un  limite
di spesa pari a 5 milioni di euro. 
  11.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6  milioni
di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.