Art. 82
Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021
1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione
alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione
Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da
quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito
sportivo, puo' richiedere la concessione della controgaranzia dello
Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da
escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci
alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto
all'emergenza COVID-19. La garanzia e' elencata nell'allegato allo
stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalita',
condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea.
2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni
anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti
l'evento denominato «Mondiali di Sci Cortina 2021» una relazione
sulle attivita' svolte dal comitato organizzatore denominato
«Fondazione Cortina 2021» , accompagnata da una analitica
rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la
invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per gli
anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e
internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 settembre 2019» , sono sostituite dalle seguenti: «alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport» ;
b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»;
c) al comma 21, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in
favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.