Art. 822.
(Demanio pubblico).
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido
del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le
opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi;
gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte
dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico.