Art. 826.
(Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni).
I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali
non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti,
costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle
provincie e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che
a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale
dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita'
ne e' sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni
costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli
aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro
appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i
loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.