Art. 83
     Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

  1.  I  soggetti  di  cui  agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure  per  garantire,  nell'organizzazione  delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita'  degli interessati, nonche' del segreto professionale, fermo
restando  quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalita'  di  trattamento  dei  dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
  2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
    a)  soluzioni  volte  a  rispettare,  in  relazione a prestazioni
sanitarie  o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa  all'interno  di  strutture,  un  ordine  di  precedenza  e di
chiamata  degli  interessati  prescindendo  dalla loro individuazione
nominativa;
    b)  l'istituzione  di  appropriate  distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
    c)  soluzioni  tali  da  prevenire,  durante colloqui, l'indebita
conoscenza  da  parte  di  terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
    d)  cautele  volte  ad  evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa   l'eventuale   documentazione   di   anamnesi,  avvenga  in
situazioni  di  promiscuita'  derivanti  dalle modalita' o dai locali
prescelti;
    e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
    f)  la  previsione  di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che,  ove  necessario,  possa  essere  data  correttamente  notizia o
conferma   anche  telefonica,  ai  soli  terzi  legittimati,  di  una
prestazione di pronto soccorso;
    g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalita' per
informare   i   terzi   legittimati  in  occasione  di  visite  sulla
dislocazione  degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente  gli  interessati  e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volonta';
    h)  la  messa  in  atto  di  procedure,  anche  di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione  tra  l'interessato  e  reparti  o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
    i)  la  sottoposizione  degli  incaricati che non sono tenuti per
legge  al  segreto  professionale  a  regole  di condotta analoghe al
segreto professionale.