ART. 83 (acque di balneazione) 1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. 2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicita' annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilita' ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
Nota all'art. 83: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno l982, n. 470, recante «Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualita' delle acque di balneazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1982, n. 203.