ART. 83
                       (acque di balneazione)

   1.  Le  acque  destinate  alla  balneazione  devono  soddisfare  i
requisiti  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470.
   2.  Per  le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai  sensi  del  decreto  di  cui al comma 1, le regioni comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro l'inizio
della  stagione  balneare  successiva  alla data di entrata in vigore
della  parte  terza  del  presente  decreto  e,  successivamente, con
periodicita' annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte
le  informazioni  relative alle cause della non balneabilita' ed alle
misure  che  intendono  adottare,  secondo  le modalita' indicate dal
decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
 
          Nota all'art. 83:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno
          l982,   n.   470,   recante   «Attuazione  della  direttiva
          76/160/CEE   relativa   alla   qualita'   delle   acque  di
          balneazione»   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 luglio 1982, n. 203.