Art. 83. 
                               Termini 
  1. Le registrazioni previste dall'articolo 68 comma 1, lettera  b),
dall'articolo 71, comma 1, lettera b), e dall'articolo 80,  comma  1,
devono   essere   effettuate   entro    sette    giorni    lavorativi
dall'espletamento dell'operazione cui si riferiscono.