Art. 83.
                Lavori in prossimita' di parti attive

  1.  Non  possono  essere  eseguiti  lavori  in prossimita' di linee
elettriche  o  di impianti elettrici con parti attive non protette, o
che   per   circostanze   particolari   si   debbano   ritenere   non
sufficientemente  protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
di  cui  alla  tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni  organizzative  e  procedurali  idonee  a  proteggere  i
lavoratori dai conseguenti rischi.
  2.  Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni
contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.