Art. 83 
 
Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei  relativi
                        importi e certificati 
 
                    (art. 22, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma  2,
lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 79, comma
5,  lettere  b)  e  c),  sono  quelli  realizzati   nel   quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 
    2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente  e  con
buon esito iniziati ed ultimati nel  periodo  di  cui  ai  precedenti
commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il  caso
di lavori iniziati in epoca precedente o per il  caso  di  lavori  in
corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto  con
la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi. 
    3. L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato
al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza  degli
atti di  sottomissione  e  degli  atti  aggiuntivi,  ed  incrementato
dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle  risultanze  definitive
del contenzioso  eventualmente  insorto  per  riserve  dell'esecutore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante  nel
quadro 6.1 dell'allegato B. 
    4. I certificati  di  esecuzione  dei  lavori,  sono  redatti  in
conformita' dello schema  di  cui  all'allegato  B  e  contengono  la
espressa dichiarazione dei committenti che  i  lavori  eseguiti  sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a
vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato  l'esito.
La certificazione per i lavori relativi alla categoria  OG  13,  deve
contenere  l'attestato  rilasciato  dalle   autorita'   eventualmente
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 
    5.  I  certificati  rilasciati  all'esecutore  dei  lavori   sono
trasmessi, a cura dei  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), all'Osservatorio con le modalita' previste  dall'articolo
8, comma 7. 
    6. Le SOA  trasmettono  all'Osservatorio,  secondo  le  modalita'
stabilite dall'Autorita', entro quindici giorni  dal  rilascio  delle
attestazioni, i certificati e la  documentazione  a  corredo  di  cui
all'articolo 86, presentati dalle  imprese  per  essere  qualificate,
relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione
del codice  e  del  presente  regolamento,  o  eseguiti  in  proprio.
L'Autorita' provvede ai necessari riscontri a campione. 
    7. Qualora  le  SOA  nella  attivita'  di  attestazione,  di  cui
all'articolo  40,  comma  3,  lettera  b),   del   codice,   rilevano
l'esistenza di certificati di  lavori  non  presenti  nel  casellario
informatico di cui all'articolo 8, provvedono a  darne  comunicazione
ai soggetti interessati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e
all'Autorita' per gli eventuali provvedimenti da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 11, del codice.  Ai  sensi  dell'articolo  40,
comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non  sono
utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario  informatico  di
cui all'articolo 8. 
    8. La documentazione contabile dei lavori  prodotta  dall'impresa
esecutrice non e' utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in
sostituzione dei certificati  di  esecuzione  dei  lavori  rilasciati
dalle  stazioni  appaltanti.  La  documentazione  contabile  non   e'
altresi' utilizzabile in caso di disconoscimento del  certificato  di
esecuzione dei lavori  da  parte  della  stazione  appaltante  o  del
soggetto che si presume lo abbia emesso. 
 
              Note all'art. 83 
              - Per il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 60. 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “11. Con provvedimento dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.”