Art. 83 (L)
Opere  disciplinate  e gradi di sismicita' (legge 3 febbraio 1974, n.
64,  art.  3;  articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera
       g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)

  1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare
la  pubblica  incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche
ai  sensi  dei  commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate,
oltre  che  dalle  disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche
norme  tecniche  emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro  per  l'interno,  sentiti  il Consiglio superiore dei lavori
pubblici,  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e la Conferenza
unificata.
  2. Con  decreto  del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per  l'interno, sentiti il Consiglio
superiore  dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche
e  la  Conferenza  unificata,  sono  definiti  i criteri generali per
l'individuazione   delle   zone   sismiche   e  dei  relativi  valori
differenziati  del  grado  di  sismicita'  da  prendere a base per la
determinazione  delle  azioni  sismiche  e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche.
  3. Le   regioni,  sentite  le  province  e  i  comuni  interessati,
provvedono  alla  individuazione  delle zone dichiarate sismiche agli
effetti  del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli
elenchi  delle  medesime  zone  e  dei  valori attribuiti ai gradi di
sismicita', nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.