(Regolamento di polizia veterinaria- art. 83)
                              Art. 83. 
 
 
  Il  sindaco  deve   provvedere   alla   profilassi   della   rabbia
prescrivendo: 
    a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani
esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini  della
vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa  cani.  A  tale
scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalita'  del
possessore, anche lo stato segnaletico  degli  animali  rilevato  dal
veterinario comunale; 
    b) l'applicazione al collare di  ciascun  cane  di  una  speciale
piastrina che deve essere consegnata  ai  possessori  all'atto  della
denuncia; 
    c) l'obbligo di idonea museruola  per  i  cani  non  condotti  al
guinzaglio quando si trovano nelle vie o in  altro  luogo  aperto  al
pubblico; 
    d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti
nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. 
  Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani  da
guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi  da  sorvegliare  purche'
non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia,  quando
vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e  per
la caccia, nonche' i cani delle forze armate e delle forze di polizia
quando sono utilizzati per servizio.