(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 83)
                              Art. 83. 
        Termini per l'espletamento della procedura esecutiva 

 
  Ai fini del rimborso di cui all'articolo precedente l'esattore deve
dimostrare di aver proceduto: 
    1) in via mobiliare entro sei mesi dalla  scadenza  della  quarta
rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero  entro  sei  mesi  dalla
scadenza  dell'ultima  rata  del  ruolo  quando  la   morosita'   del
contribuente si e' manifestata alla scadenza della quarta rata  o  di
una rata successiva ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero  di
rate non superiore a quattro; 
    2) in via immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima
rata del ruolo. 
  Quando si tratta di residui di cui agli articoli 113 e seguenti  il
termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi. 
  Deve  inoltre  provare  che  l'esecuzione  presso  terzi  e'  stata
iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui  e'  venuto  a
conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo
dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi. 
  Quando abbia proceduto a norma dell'art. 215  del  testo  unico  29
gennaio 1958, n. 645 l'esattore deve dimostrare di  aver  inviato  la
delega entro quattro mesi dal giorno in cui e'  venuto  a  conoscenza
delle  occorrenti  notizie.  L'esattore  delegato  deve  compiere  le
procedure nei termini di cui al primo e terzo comma,  che  decorrono,
tranne il secondo termine di cui al terzo comma, dal giorno in cui ha
ricevuto la delega.