Art. 83. Termini per l'espletamento della procedura esecutiva Ai fini del rimborso di cui all'articolo precedente l'esattore deve dimostrare di aver proceduto: 1) in via mobiliare entro sei mesi dalla scadenza della quarta rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo quando la morosita' del contribuente si e' manifestata alla scadenza della quarta rata o di una rata successiva ovvero si tratta di ruoli ripartiti in numero di rate non superiore a quattro; 2) in via immobiliare entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata del ruolo. Quando si tratta di residui di cui agli articoli 113 e seguenti il termine decorre dalla data di consegna dei relativi elenchi. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi e' stata iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie e che il provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria e' stato eseguito entro quattro mesi. Quando abbia proceduto a norma dell'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 l'esattore deve dimostrare di aver inviato la delega entro quattro mesi dal giorno in cui e' venuto a conoscenza delle occorrenti notizie. L'esattore delegato deve compiere le procedure nei termini di cui al primo e terzo comma, che decorrono, tranne il secondo termine di cui al terzo comma, dal giorno in cui ha ricevuto la delega.