Art. 83.
                      (Relazione al Parlamento)

  Il  Ministro  di  grazia  e giustizia, di concerto col Ministro dei
lavori   pubblici,  ogni  anno,  a  decorrere  da  quello  successivo
all'entrata  in  vigore della presente legge, presenta al Parlamento,
entro  il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime
delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini
di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.