Art. 83. Costituzione del dipartimento Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti e' consentito alle universita' di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu' facolta' o piu' corsi di laurea della stessa facolta'. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'universita' interessata. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca nelle universita' ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'universita'. Le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universita' si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attivita' didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli. I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalita' della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facolta' interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale. La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati puo' proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa localita' di dipartimenti interuniversita'. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.