Art. 83 Premi, vincite e indennita' 1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 2. Le indennita' e i rimborsi forfetari di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 sono determinati a norma dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 80.
Nota all'art. 83: Il testo dell'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le indennita' di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennita' chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonche' degli enti ed associazioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarita'. 2. Alle indennita' ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonche' ai compensi di cui all'art. 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'art. 7, quarto comma, e dell'art. 21, secondo comma, dello stesso decreto sempreche' le somme corrisposte, al netto delle spese vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennita' chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogati sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalita' e l'indirizzo di ciascun percipiente nonche' l'entita' e la causale delle somme erogate. 3. Salvi i casi in cui sia applicabile l'art. 47, comma primo, lettera b.), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'art. 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1 gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi ne' a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennita' ed i rimborsi di cui alla presente legge".