(Norme-art. 83)
                               Art. 83 
            (Vendita o distruzione delle cose deperibili) 
  1. La vendita delle cose indicate nell'articolo  260  comma  3  del
codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria  anche
a trattativa privata. 
  2. Allo stesso modo si  procede  per  la  distruzione  delle  cose.
Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea
o della polizia giudiziaria  che  ha  eseguito  il  sequestro.  Delle
operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti. 
  3. L'autorita' giudiziaria, prima che si  proceda  alle  operazioni
indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo  dei  campioni,  quando
cio' e' possibile, dando avviso al difensore.