Art. 83.
             Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
  1.  Al  fine  di  garantire  maggiore  efficacia  ai  controlli sul
corretto  adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva
a  carico  dei  soggetti  non residenti e di quelli residenti ai fini
fiscali  da  meno  di  5  anni,  l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
predispongono  di  comune  accordo  appositi piani di controllo anche
sulla  base  dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro  possesso.  ((  L'I.N.P.S.  e  l'Agenzia  delle entrate attivano
altresi'  uno  scambio telematico mensile delle posizioni relative ai
titolari  di  partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che
percepiscono   utili   derivanti  da  contratti  di  associazione  in
partecipazione,  quando  l'apporto e' costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro )).
  2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di
attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  1  con  apposita
convenzione.
  3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano
di   ottimizzazione   dell'impiego   delle   risorse  finalizzato  ad
incrementare  la  capacita'  operativa  destinata  alle  attivita' di
prevenzione  e  repressione della evasione fiscale, rispetto a quella
media  impiegata  agli  stessi  fini nel biennio 2007-2008, in misura
pari ad almeno il 10 per cento.
  4.  All'articolo  1  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
  «2-ter   Il  Dipartimento  delle  finanze  con  cadenza  semestrale
fornisce  ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale
dei  comuni  italiani,  l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti  da  accertamenti  ai quali i comuni abbiano contribuito ai
sensi dei commi precedenti.».
  5.  Ai  fini  di  una  piu'  efficace prevenzione e repressione dei
fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia
delle  entrate,  l'Agenzia  delle  dogane  e  la  Guardia  di finanza
incrementano  la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche
orientando  appositamente  loro  funzioni  o  strutture  al  fine  di
assicurare:
     a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti
di indagine;
     b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
    c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto
dei fenomeni medesimi;
    d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
  6.  Il  coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui
al  comma  5  e'  assicurato mediante un costante scambio informativo
anche  allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di
accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
  7.  Gli  esiti  delle  attivita'  svolte  ((  in  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 )) formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
  8.  Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
relativa  agli  anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di
un  piano  straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sulla  base  di  elementi  e circostanze di fatto certi desunti
dalle  informazioni  presenti  nel  sistema informativo dell'anagrafe
tributaria  nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori
e  in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo
comma,  ((  numero  7)  ))  , del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
  9.  Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al
comma  8  e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato
nella  dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali
esistono (( elementi indicativi )) di capacita' contributiva.
  10.  Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo  63  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  la Guardia di finanza contribuisce al piano
straordinario  di  cui al comma 8 destinando una adeguata quota della
propria  capacita'  operativa  alle  attivita'  di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.
L'Agenzia   delle   entrate  e  la  Guardia  di  finanza  definiscono
annualmente,  d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione
al piano.
  11.  Ai  fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in
attuazione  della  previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali  situazioni  rilevanti  per la determinazione sintetica del
reddito di cui siano a conoscenza.
  12.  Al  fine  di favorire lo scambio di esperienze professionali e
amministrative  tra  le  Agenzie  fiscali attraverso la mobilita' dei
loro  dirigenti  generali  di prima fascia, nonche' di contribuire al
perseguimento  della  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  di tali
Agenzie,  su  richiesta  nominativa  del  direttore  di  una  Agenzia
fiscale,  che  indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi
da  conferire,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze assegna a
tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso
altra  Agenzia  fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la
quale  e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo   incarico   sia  prevista  una  retribuzione  complessivamente
inferiore  a  quella  percepita  dal  dirigente generale in relazione
all'incarico  gia'  ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti  economici  del  contratto  individuale  di  lavoro in essere
presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di
tale  contratto,  in  ogni  caso  senza  maggiori oneri rispetto alle
risorse   assegnate  a  legislazione  vigente  alla  Agenzia  fiscale
richiedente.   In   caso   di  rifiuto  ad  accettare  gli  incarichi
alternativamente  indicati  nella richiesta, il dirigente generale e'
in  esubero  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
(( sono apportate le seguenti modificazioni: ))
      a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e' sostituita dalla
seguente: «quattro»;
      b)  nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Meta'  dei  componenti  sono  scelti  tra  i dipendenti di pubbliche
amministrazioni  ovvero  tra  soggetti  ad  esse  esterni  dotati  di
specifica  competenza  professionale  attinente  ai settori nei quali
opera l'agenzia».
  14.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma  13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
  15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo
e   monitoraggio   dei   dati   fiscali   e   finanziari,  i  diritti
dell'azionista  della  societa'  di  gestione del sistema informativo
dell'amministrazione  finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4,
della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia  e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
((  regolamento  di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
30  gennaio  2008,  n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base
alla  legislazione  vigente.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione,
composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il
30  giugno  2008  senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma,
del codice civile.
  16.  Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
comuni,  entro  i  sei  mesi  successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe   degli   italiani   residenti  all'estero,  confermano
all'Ufficio   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per  l'ultimo
domicilio  fiscale  che  il  richiedente ha effettivamente cessato la
residenza  nel  territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta  richiesta  di  iscrizione  la effettivita' della cessazione
della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da
parte  dei  comuni  e  dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale
delle  facolta'  istruttorie  di  cui  al  Titolo  IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  17.  In fase di prima attuazione delle disposizioni (( del )) comma
16,  la  specifica  vigilanza  ivi  prevista  da  parte  dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle
persone  fisiche  che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli
italiani  residenti  all'estero  a  far  corso  dal  1° gennaio 2006.
L'attivita'  dei  comuni  e'  anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento  della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme
relative  ai  tributi  statali  riscosse a titolo definitivo previsto
dall'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
  18.  Allo  scopo  di  semplificare  la  gestione  dei  rapporti con
l'Amministrazione   fiscale,  ispirandoli  a  principi  di  reciproco
affidamento  ed  agevolando  il contribuente mediante la compressione
dei  tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  «Art.  5-bis  (Adesione  ai  verbali  di  constatazione).  -  1. Il
contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione
in  materia  di  imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti  ai  sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che   consentano   l'emissione   di  accertamenti  parziali  previsti
dall'articolo  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.   L'adesione   di   cui   al  comma  1  puo'  avere  ad  oggetto
esclusivamente  il contenuto integrale del verbale di constatazione e
deve  intervenire entro i trenta giorni successivi (( alla data della
consegna  ))  del  verbale  medesimo  mediante  comunicazione  ((  al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo )) che ha
redatto  il  verbale.  Entro  i  sessanta  giorni  successivi (( alla
comunicazione  al  competente  Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo
stesso   ))   notifica   al   contribuente   l'atto   di  definizione
dell'accertamento   parziale   recante  le  indicazioni  previste  ((
dall'articolo 7 )).
  3.  In  presenza  dell'adesione  di  cui al comma 1 la misura delle
sanzioni  applicabili  indicata  nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta
alla  meta'  (( e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione
dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le
modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi
previste  in  caso  di  versamento  rateale.  Sull'importo delle rate
successive  alla  prima  sono  dovuti  gli interessi al saggio legale
calcolati  dal  giorno  successivo alla data di notifica dell'atto di
definizione dell'accertamento parziale )).
    ((  4.  In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma  3  il  competente  ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione  a  ruolo  a  titolo definitivo delle predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 )).».
    ((  18-bis.  L'articolo  5-bis  del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione
consegnati  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto )).
    ((  18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: ))
     (( a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del
contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato
fino al 30 settembre 2008; ))
      ((  b)  il  termine  per  la  notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento   parziale   relativo   ai  verbali  consegnati  al
contribuente  fino  al  31  dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30
giugno 2009 )).
    ((  18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite   le   modalita'   di   effettuazione  della  comunicazione
dell'adesione  da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )).
  19.  In  funzione  dell'attuazione  del  federalismo  fiscale, (( a
decorrere  ))  dal  1°  gennaio  2009  gli  studi  di  settore di cui
all'articolo  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
vengono  elaborati,  ((  sentite  le  associazioni professionali e di
categoria  ))  ,  anche  su  base  regionale o comunale, ove cio' sia
compatibile  con  la metodologia prevista dal (( comma 1 )) , secondo
periodo, dello stesso articolo 62-bis.
  20.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la
elaborazione  su  base  regionale  o  comunale avvenga con criteri di
gradualita'  entro  il  31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui   articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis  In  caso  di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro  rispetto  a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli  una  comunicazione  delle  modalita'  di restituzione
dell'eccedenza.  Decorsi  tre  mesi  dalla  notificazione  senza  che
l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del
pagamento,  l'agente  della  riscossione  riversa  le somme eccedenti
all'ente  creditore  ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne'
facilmente  identificabile,  all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione  di  una  quota  pari  al  15  per cento, che affluisce ad
apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e' effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
  1-ter  La  restituzione  ovvero  il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo   17,   comma   7-ter   trattenute   dall'agente  della
riscossione  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per la
notificazione.
  1-quater  Resta  fermo  il  diritto  di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al  comma  1-bis  all'ente  creditore  ovvero  allo Stato. In caso di
richiesta  allo  Stato,  le somme occorrenti per la restituzione sono
prelevate  dalla  contabilita'  speciale  prevista  dal comma 1-bis e
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad   apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze».
  22.  Le  somme  eccedenti  di  cui all'articolo 22, comma 1-bis del
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
al  quinto  anno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  versate  entro  il  20  dicembre  2008 ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al  ((  Fondo  speciale  istituito  con  l'articolo 81, comma 29, del
presente decreto )).
  23.  All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)   nel   comma  1,  sono  soppresse  le  parole  da  «Se»  a
«cancellazione dell'ipoteca»;
     b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite
dalle  seguenti:  «nel  giorno  di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di dilazione»;
    c)  il  comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano   a  trovare  applicazione  nei  riguardi  delle  garanzie
prestate  ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
    ((  23-bis.  All'articolo  28  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
  «3-bis.  Il  pagamento  effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
    a)  in  caso  di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso
risulta scoperto o comunque non pagabile;
    b)  in  caso  di  utilizzazione  di  una  carta di credito, se il
gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.».
))
     ((  23-ter.  All'articolo  47-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, dopo la
parola:  «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da
essi incaricati» )).
  24.  All'articolo  79,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, dopo la parola «131», sono
inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
    ((  25.  E'  istituito presso il Ministero degli affari esteri il
Comitato  strategico  per  lo  sviluppo  e la tutela all'estero degli
interessi  nazionali  in economia, con compiti di analisi, indirizzo,
supporto  e  coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi
propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo
sviluppo  sostenibile  nei  Paesi in via di sviluppo. La composizione
del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di
Ministeri,  nonche'  alte professionalita' ed esperienze tecniche nei
suoi  settori  di  intervento,  e'  definita con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni
generali  del  suo  funzionamento.  Le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato  sono  assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio,  dalle  strutture  del  Ministero  degli  affari esteri. La
partecipazione al Comitato e' gratuita.
    26.-28. (Soppressi).
    28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a
prestazioni  alberghiere  e a somministrazione di alimenti e bevande,
con  esclusione  di  quelle  inerenti alla partecipazione a convegni,
congressi  e  simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,
delle  somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro
nei  locali  dell'impresa  o  in  locali  adibiti a mensa scolastica,
aziendale  o  interaziendale  e  delle  somministrazioni  commesse da
imprese  che  forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono
soppresse.
    28-ter.  Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
    28-quater.  Al  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Fermo  restando quanto previsto dai periodi precedenti, le
spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e a somministrazioni di
alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
    b)  all'articolo  54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:   «Le   spese   relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a
somministrazioni  di  alimenti e bevande sono deducibili nella misura
del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non
superiore  al  2  per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta.».
  28-quinquies.  Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in
vigore  a  partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  d'imposta,  l'imposta  del  periodo  precedente e'
determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.
  28-sexies.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze previsto dall'articolo 1, comma 225,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di
cui  alla  lettera  b)  del  comma  5  dell'articolo  52  del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni,
accedono  ai  dati  e alle informazioni disponibili presso il sistema
informativo  dell'Agenzia  delle  entrate, ivi compresi quelli di cui
all'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605, e successive modificazioni,
sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel decreto del Ministro
delle  finanze  16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere
esercitate  solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo
unico  delle  disposizioni  di  legge relative alla riscossione delle
entrate  patrimoniali  dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910,  n.  639.  Il  riferimento  al numero identificativo del ruolo,
contenuto  nell'articolo  2  del  citato  decreto  del Ministro delle
finanze  16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data
di  notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o
responsabile  dell'ufficio,  nel  caso degli enti locali, e il legale
rappresentante  o  direttore  generale,  nel caso dei soggetti di cui
alla  citata  lettera  b)  del  comma  5 dell'articolo 52 del decreto
legislativo  n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano
preventivamente  l'accesso  in  forma  scritta  e  individuano in via
generale  i  dipendenti  destinati  a  provvedervi,  scegliendoli tra
quelli  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato da almeno due
anni.  I  nominativi  di  tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia
delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi
e'  trasmesso  entro  il  31  marzo  di ogni anno. E' esclusa, quanto
all'accesso,  ogni  discriminazione tra i soggetti di cui alla citata
lettera  b)  del  comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446  del  1997,  e  successive  modificazioni,  e  gli  agenti  della
riscossione. ))
    (( 28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
    ((  a)  al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
sulla   quale   svolge  attivita'  di  coordinamento,  attraverso  la
preventiva  approvazione  dell'ordine  del  giorno  delle  sedute del
consiglio  di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello
stesso consiglio»; ))
    ((  b)al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del
comma  sono  sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello
svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1». ))
    ((  28-octies.  In  attuazione  della  decisione  C(2008)869 def.
dell'11  marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi
del  regime  d'imposta  sostitutiva  di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione
dell'aiuto  fruito  nei termini e con le modalita' previsti dai commi
da 28-novies a 28-undecies del presente articolo )).
     ((  28-novies.  L'importo  dell'aiuto  oggetto  di  recupero  e'
determinato secondo i seguenti criteri:
    a)  applicazione,  in  luogo del regime d'imposta sostitutiva con
aliquota  del  9  per  cento  di  cui  al comma 28-octies, dichiarato
incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003,
n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
    b)  applicazione  dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze
di  valore  riallineate  relative  a beni ammortizzabili e del 15 per
cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
    c)  esclusione  dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze
di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia,
in  quanto  fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
    d)  attualizzazione  alla  data  del  20  giugno 2004 delle somme
versate   in  applicazione  del  regime  dichiarato  incompatibile  e
decorrenza  del  calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto
di recupero a decorrere dalla stessa data;
    e)  determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui
al  capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, e successive modificazioni. ))
    ((  28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, e' approvato
l'apposito  modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto
di  restituzione.  Il  modello  di dichiarazione dei maggiori importi
dovuti  deve  essere  presentato  da  parte  dei soggetti tenuti alla
restituzione  dell'aiuto  all'Agenzia  delle  entrate  entro quindici
giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. ))
     ((  28-undecies.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle
dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da
ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti,
comprensivi  degli  interessi,  ed  entro trenta giorni dalla data di
scadenza  del  termine  di presentazione della dichiarazione notifica
apposita  comunicazione  contenente  l'ingiunzione  di pagamento, con
l'intimazione  che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni
dalla  data  di  notifica,  si  procede,  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme
non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti )).
    ((  28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' abrogato )).
 
          Riferimenti normativi:
              --   Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  1  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria»,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   1   (Partecipazione  dei  comuni  al  contrasto
          all'evasione  fiscale).  -  1.  Per  potenziare l'azione di
          contrasto  all'evasione fiscale, in attuazione dei principi
          di     economicita',     efficienza     e    collaborazione
          amministrativa,     la     partecipazione     dei    comuni
          all'accertamento   fiscale   e'   incentivata  mediante  il
          riconoscimento  di  una  quota  pari  al 30 per cento delle
          maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
          definitivo,  a seguito dell'intervento del comune che abbia
          contribuito all'accertamento stesso.
              2.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, d'intesa con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le  modalita'  tecniche  di  accesso  alle banche dati e di
          trasmissione  ai  comuni, anche in via telematica, di copia
          delle   dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  in  essi
          residenti,  nonche'  quelle della partecipazione dei comuni
          all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso
          societa'  ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi
          incaricati  per  le  attivita'  di  supporto  ai  controlli
          fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento
          sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali
          i  comuni  partecipano  all'accertamento  fiscale;  in tale
          ultimo  caso,  il  provvedimento,  adottato d'intesa con il
          direttore  dell'Agenzia  del  territorio  per  i tributi di
          relativa  competenza, puo' prevedere anche una applicazione
          graduale in relazione ai diversi tributi.
              2-bis  Nelle  province  autonome di Trento e di Bolzano
          rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
          relative  norme  di attuazione, ed in particolare dall'art.
          13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
              2-ter   Il   Dipartimento  delle  finanze  con  cadenza
          semestrale   fornisce  ai  comuni,  anche  per  il  tramite
          dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani, l'elenco
          delle   iscrizioni   a   ruolo  delle  somme  derivanti  da
          accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi
          dei commi precedenti.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 38 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          recante  «Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi».
              «Art.  38  (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
          fisiche).  - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello  effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
          o  in  parte,  le  deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni
          d'imposta indicate nella dichiarazione.
              La  rettifica  deve  essere  fatta con unico atto, agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta   locale   sui  redditi,  ma  con  riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
              L'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza dei dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti  e  dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
          precedente   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio,  indipendentemente dalle disposizioni recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi   e   circostanze   di  fatto  certi,  determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile  si  discosta  per  almeno  un quarto da quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare  induttivamente il reddito o il maggior reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva  individuati  con  lo stesso decreto quando il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
              Qualora  l'ufficio  determini sinteticamente il reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in  cui  e'  stata  effettuata  e  nei  quattro
          precedenti.
              Il  contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della   notificazione  dell'accertamento,  che  il  maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
              Dal  reddito complessivo determinato sinteticamente non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato  nel  secondo  comma.  Agli  effetti  dell'imposta
          locale   sui   redditi   il   maggior   reddito   accertato
          sinteticamente  e' considerato reddito di capitale salva la
          facolta'  del  contribuente  di  provarne l'appartenenza ad
          altre categorie di redditi.
              Le  disposizioni  di  cui  al quarto comma si applicano
          anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
          disposti  dagli  uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
          numeri 2), 3) e 4).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 32 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              «Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni,  i  cui  dati,  notizie e documenti siano stati
          acquisiti  a  norma  del numero 7), ovvero rilevati a norma
          dell'art.  33,  secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
          dell'art. 18, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
          26  ottobre  1995,  n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
          rapporti   ed   alle   operazioni   acquisiti   e  rilevati
          rispettivamente  a  norma  del  numero  7)  e dell'art. 33,
          secondo  e  terzo  comma o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
          comma  3,  lettera  b) , del decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  sono posti a base delle rettifiche e degli
          accertamenti  previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
          contribuente  non  dimostra  che  ne ha tenuto conto per la
          determinazione  del  reddito  soggetto ad imposta o che non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi o compensi a base delle
          stesse  rettifiche  ed accertamenti, se il contribuente non
          ne   indica  il  soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino  dalle  scritture contabili, i prelevamenti o gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni.  Le  richieste  fatte  e  le  risposte ricevute
          devono   risultare   da   verbale  sottoscritto  anche  dal
          contribuente  o  dal  suo  rappresentante; in mancanza deve
          essere  indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a
          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti nonche' nei confronti
          di  altri  contribuenti  con  i  quali abbiano intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per  conto  di  terzi  la  comunicazione, anche in deroga a
          contrarie    disposizioni    legislative,    statutarie   o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati  singolarmente  o  per categorie. Alle societa' ed
          enti  di  assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e   notizie   attinenti   esclusivamente  alla  durata  del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione  del  soggetto  tenuto  a corrisponderlo. Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda  della  richiesta, cumulativamente o specificamente
          per  ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
          si   applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,  agli
          ispettorati  del  lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
          loro  commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
          7),  alle  banche, alla societa' Poste italiane S.p.A., per
          le  attivita'  finanziarie  e creditizie, agli intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
              6-bis)  richiedere, previa autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  Guardia  di  finanza,  del  comandante regionale, ai
          soggetti  sottoposti  ad accertamento, ispezione o verifica
          il  rilascio  di una dichiarazione contenente l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti  intrattenuti  con  le  banche,  la societa' Poste
          italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di
          investimento,  gli organismi di investimento collettivo del
          risparmio,  le  societa'  di  gestione  del  risparmio e le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti  da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data della
          richiesta.  Il richiedente e coloro che vengono in possesso
          dei  dati  raccolti devono assumere direttamente le cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,   alla  societa'  Poste  italiane  S.p.A.,  per  le
          attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente;
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato    periodo   d'imposta,   rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo;
                8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad esibire o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi;
                8-ter)  richiedere  agli amministratori di condominio
          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla
          gestione condominiale.
              Gli  inviti  e le richieste di cui al presente articolo
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
          Il  termine  puo'  essere prorogato per un periodo di venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati  motivi,  dal  competente direttore centrale o
          direttore  regionale  per  l'Agenzia delle entrate, ovvero,
          per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza, dal comandante
          regionale.
              Le  richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
          le  relative  risposte,  anche  se  negative, devono essere
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7.
              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il
          contribuente contestualmente alla richiesta.
              Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
          non  operano nei confronti del contribuente che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 33 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              «Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e verifiche). - Per la
          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Gli  uffici  delle  imposte  hanno facolta' di disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la Direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, dal comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 63 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto»:
              «Art.  63  (Collaborazione della Guardia di finanza). -
          La  Guardia  di finanza coopera con gli uffici dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  per  l'acquisizione e il reperimento
          degli   elementi  utili  ai  fini  dell'accertamento  della
          imposta  e per la repressione delle violazioni del presente
          decreto,  procedendo  di  propria iniziativa o su richiesta
          degli  uffici,  secondo  le  norme e con le facolta' di cui
          agli  articoli  51  e  52,  alle  operazioni ivi indicate e
          trasmettendo  agli  uffici  stessi  i  relativi  verbali  e
          rapporti.     Essa     inoltre,    previa    autorizzazione
          dell'autorita'  giudiziaria, che puo' essere concessa anche
          in  deroga  all'art.  329  del  codice di procedura penale,
          utilizza  e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie
          acquisiti,  direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze  di  polizia,  nell'esercizio  dei  poteri di polizia
          giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e   il   Comando  generale  della  guardia  di  finanza  e,
          nell'ambito  delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
          ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi presso gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione   delle  ispezioni  e  verifiche  intraprese.
          L'ufficio  o  il  comando  che riceva la comunicazione puo'
          richiedere  all'organo  che  sta eseguendo l'ispezione o la
          verifica,   l'esecuzione   di   determinati   controlli   e
          l'acquisizione   di  determinati  elementi  utili  ai  fini
          dell'accertamento.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 33 del decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
          commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.».
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153, e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 67 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  67  (Organi).  -  1.  Sono  organi delle agenzie
          fiscali:
                a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri  di alta professionalita', di capacita' manageriale
          e  di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia;
                b)  il  comitato  di  gestione,  composto  da quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
                c) il collegio dei revisori dei conti.
              2.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del consiglio dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro delle finanze, sentita
          la  conferenza  unificata  Stato-regioni-autonomie  locali.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          ed   e'   incompatibile   con   altri  rapporti  di  lavoro
          subordinato  e  con qualsiasi altra attivita' professionale
          privata.
              3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
          tre  anni  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti
          di  pubbliche  amministrazioni  ovvero tra soggetti ad esse
          esterni   dotati   di  specifica  competenza  professionale
          attinente  ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti
          componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.
              4.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto dal
          presidente,   da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti  al  registro dei revisori contabili, nominati con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.  I  revisori durano in carica tre anni e possono
          essere  confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
          dei  conti  esercita  le  funzioni di cui all'art. 2403 del
          codice civile, in quanto applicabile.
              5.  I  componenti  del comitato di gestione non possono
          svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
          o   dipendenti  di  societa'  o  imprese,  nei  settori  di
          intervento dell'agenzia.
              6.  I  compensi  dei componenti degli organi collegiali
          sono  stabiliti  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
          dell'agenzia.».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 22
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni
          per   ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,
          facilitare   e   potenziare  l'attivita'  di  accertamento;
          disposizioni  per  la  rivalutazione  obbligatoria dei beni
          immobili   delle   imprese,   nonche'   per   riformare  il
          contenzioso  e  per  la  definizione agevolata dei rapporti
          tributari  pendenti;  delega al Presidente della Repubblica
          per   la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
          istituzioni  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto
          fiscale»:
              «4. Le attivita' di manutenzione, conduzione e sviluppo
          del sistema informativo del Ministero delle finanze possono
          essere   affidate   in  concessione,  in  conformita'  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.  6, comma 1, della legge 11
          marzo   1988,   n.  66,  a  societa'  specializzate  aventi
          comprovata  esperienza  pluriennale  nella  realizzazione e
          conduzione  tecnica  dei sistemi informativi complessi, con
          particolare  riguardo  al  preminente interesse dello Stato
          alla sicurezza e segretezza.».
              - Si  riporta  il testo vigente del comma 7 dell'art. 6
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 gennaio
          2008,  n.  43, recante «Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.
          1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»:
              «Art.  6 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento
          del tesoro). - (Omissis).
              7.  La  Direzione  VII - finanza e privatizzazioni - si
          articola  in 5 uffici dirigenziali non generali e svolge le
          seguenti funzioni:
                a)   monitoraggio  e  gestione  delle  partecipazioni
          azionarie dello Stato;
                b) esercizio dei diritti dell'azionista;
                c)   gestione   dei  processi  di  societarizzazione,
          privatizzazione   e   dismissione,   compresa  la  relativa
          attivita' istruttoria e preparatoria;
                d)  regolamentazione  dei  settori  in cui operano le
          societa'  partecipate  in  relazione  all'impatto su queste
          ultime.
               (Omissis).».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2383 del codice
          civile:
              «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
          nomina  degli  amministratori  spetta  all'assemblea, fatta
          eccezione  per  i  primi  amministratori, che sono nominati
          nell'atto  costitutivo,  e salvo il disposto degli articoli
          2351, 2449 e 2450.
              Gli  amministratori  non possono essere nominati per un
          periodo  superiore  a  tre  esercizi,  e  scadono alla data
          dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione del bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
              Gli  amministratori  sono  rieleggibili,  salvo diversa
          disposizione    dello    statuto,    e    sono   revocabili
          dall'assemblea   in  qualunque  tempo,  anche  se  nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al  risarcimento  dei  danni,  se  la  revoca avviene senza
          giusta causa.
              Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori  devono  chiederne l'iscrizione nel registro
          delle  imprese  indicando per ciascuno di essi il cognome e
          il  nome,  il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
          cittadinanza,  nonche'  a  quali  tra essi e' attribuita la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente.
              Le  cause  di nullita' o di annullabilita' della nomina
          degli  amministratori  che  hanno  la  rappresentanza della
          societa'  non  sono  opponibili ai terzi dopo l'adempimento
          della  pubblicita'  di  cui  al  quarto comma, salvo che la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».
              - Titolo  IV  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  600  del  1973  reca  norme  in  materia di
          «Accertamento e controlli».
              - Il  decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca
          «Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione giudiziale».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 62-bis del
          decreto-legge    30    agosto   1993,   n.   331,   recante
          «Armonizzazione  delle  disposizioni  in materia di imposte
          sugli  oli  minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni  tributarie»,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:
              «Art.  62-bis  (Studi  di settore). - 1. Gli uffici del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano,  entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una   piu'   articolata   determinazione  dei  coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
          gli  stessi  uffici  identificano campioni significativi di
          contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
          a    controllo   allo   scopo   di   individuare   elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   esercitata.  Gli  studi  di
          settore  sono  approvati  con  decreti  del  Ministro delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
          validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
          di imposta 1995.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
          legislativo  13  aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
          servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
          delega  prevista  dalla  legge  28 settembre 1998, n. 337»,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   22   (Termini   di   riversamento  delle  somme
          riscosse).   -   1.   Il  concessionario  riversa  all'ente
          creditore   le   somme  riscosse  entro  il  decimo  giorno
          successivo   alla   riscossione.   Per  le  somme  riscosse
          attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di
          riversamento  decorre,  dal  giorno individuato con decreto
          del  Ministero  delle finanze, di concerto con il Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Per  gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali
          il  termine  di  riversamento decorre dal giorno successivo
          allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
              1-bis.  In caso di versamento di somme eccedenti almeno
          cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
          dall'agente  della  riscossione,  quest'ultimo  ne offre la
          restituzione    all'avente   diritto   notificandogli   una
          comunicazione     delle     modalita'    di    restituzione
          dell'eccedenza.  Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
          che  l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione,
          ovvero,  per  le  eccedenze  inferiori  a  cinquanta  euro,
          decorsi  tre  mesi dalla data del pagamento, l'agente della
          riscossione  riversa  le somme eccedenti all'ente creditore
          ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne' facilmente
          identificabile,  all'entrata  del  bilancio dello Stato, ad
          esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
          ad  apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e'
          effettuato  il  giorno  20 dei mesi di giugno e dicembre di
          ciascun anno.
              1-ter.  La  restituzione  ovvero  il  riversamento sono
          effettuati   al   netto   dell'importo   delle   spese   di
          notificazione,  determinate  ai  sensi  dell'art. 17, comma
          7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
          rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
              1-quater.  Resta  fermo  il  diritto di chiedere, entro
          l'ordinario  termine di prescrizione, la restituzione delle
          somme  eccedenti  di  cui al comma 1-bis all'ente creditore
          ovvero  allo  Stato.  In  caso  di richiesta allo Stato, le
          somme  occorrenti  per la restituzione sono prelevate dalla
          contabilita'  speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              2.  Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              3.  Il  comma  2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
          1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          recante  «Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito», come modificato dalla presente legge:
              «Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
          riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
          nelle   ipotesi   di  temporanea  situazione  di  obiettiva
          difficolta'  dello  stesso,  la  ripartizione del pagamento
          delle  somme  iscritte  a  ruolo  fino  ad  un  massimo  di
          settantadue rate mensili.
              2. (Abrogato).
              3.  In  caso  di  mancato pagamento della prima rata o,
          successivamente, di due rate:
                a)  il  debitore decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione;
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in unica
          soluzione;
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
              4.  Le  rate  mensili nelle quali il pagamento e' stato
          dilazionato  ai  sensi  del  comma  1 scadono nel giorno di
          ciascun    mese    indicato   nell'atto   di   accoglimento
          dell'istanza di dilazione.
              4-bis (Abrogato).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 28 del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  28  (Modalita'  di pagamento). - 1. Il pagamento
          delle  somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso
          gli  sportelli  del concessionario, le agenzie postali e le
          banche.  In  caso di versamento presso le agenzie postali e
          le  banche  i  costi  dell'operazione  sono  a  carico  del
          contribuente.
              2.  Fuori  del  territorio nazionale, il pagamento puo'
          essere  effettuato  mediante  bonifico  bancario  sul conto
          corrente   bancario   indicato   dal  concessionario  nella
          cartella di pagamento.
              3.   Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono
          stabilite  le  modalita'  di  pagamento,  anche  con  mezzi
          diversi  dal  contante; in ogni caso, tali modalita' devono
          essere  tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale
          del  contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta
          pagata.
              3-bis.  Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal
          contante  individuati  ai  sensi  del  comma 3 si considera
          omesso:
                a)  in  caso  di  utilizzazione  di  un  assegno,  se
          l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
                b)  in caso di utilizzazione di una carta di credito,
          se   il  gestore  della  carta  non  fornisce  la  relativa
          provvista finanziaria.».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 47-bis del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 602 del
          1973, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  47-bis  (Gratuita'  di  altre attivita' e misura
          dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni
          mobili).   -   1.  I  competenti  uffici  dell'Agenzia  del
          territorio  rilasciano  gratuitamente ai concessionari e ai
          soggetti   da   essi  incaricati  le  visure  ipotecarie  e
          catastali  relative  agli  immobili dei debitori iscritti a
          ruolo   e  dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente  le
          attivita' di cui all'art. 79, comma 2.
              2.   Ai  trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili  non
          registrati,  la  cui  vendita  e' curata dai concessionari,
          l'imposta  di  registro  si  applica  nella misura fissa di
          dieci euro.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 79 del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  79 (Prezzo base e cauzione). - 1. Il prezzo base
          dell'incanto   e'   pari   all'importo  stabilito  a  norma
          dell'art.  52,  comma 4, del testo unico delle disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131,
          moltiplicato per tre.
              2.  Se  non  e'  possibile  determinare  il prezzo base
          secondo  le  disposizioni  del  comma  1, il concessionario
          richiede  l'attribuzione  della  rendita catastale del bene
          stesso  al  competente ufficio del territorio, che provvede
          entro  centoventi  giorni;  se  si  tratta di terreni per i
          quali  gli  strumenti urbanistici prevedono la destinazione
          edificatoria,   il   prezzo   e'   stabilito   con  perizia
          dell'ufficio del territorio.
              3.  La  cauzione  prevista  dall'art. 580 del codice di
          procedura  civile  e'  prestata  al  concessionario  ed  e'
          fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento
          del prezzo base.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 19-bis1, comma
          1,  lettera  e)  ,  del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
          per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 19:
                 (omissis);
                e)  salvo  che formino oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa a prestazioni di trasporto di persone;
                  (omissis.».
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 109
          del  citato  testo  unico  delle  imposte sui redditi, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  109  (Norme  generali sui componenti del reddito
          d'impresa). - (Omissis).
              5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione  del  periodo  precedente. Fermo restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni  alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
          bevande,  diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento.
               (Omissis).».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 54
          del  citato  testo  unico  delle  imposte sui redditi, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   54   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          autonomo). - (Omissis).
              5.  Le  spese  relative  a  prestazioni alberghiere e a
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  sono deducibili
          nella  misura  del  75  per  cento  e, in ogni caso, per un
          importo  complessivamente  non  superiore  al  2  per cento
          dell'ammontare   dei  compensi  percepiti  nel  periodo  di
          imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se
          sostenute dal committente per conto del professionista e da
          questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza
          sono  deducibili  nei  limiti dell'1 per cento dei compensi
          percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese
          di  rappresentanza  anche quelle sostenute per l'acquisto o
          l'importazione  di  oggetti  di  arte, di antiquariato o da
          collezione,  anche  se utilizzati come beni strumentali per
          l'esercizio   dell'arte   o   professione,  nonche'  quelle
          sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati
          ad   essere   ceduti   a   titolo  gratuito;  le  spese  di
          partecipazione  a convegni, congressi e simili o a corsi di
          aggiornamento  professionale,  incluse  quelle di viaggio e
          soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del
          loro ammontare.
               Omissis.».
              - Si riporta il testo vigente del comma 225 dell'art. 1
          della  citata  legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per
          il 2008:
              «Art.  1  (Disposizioni  in materia di entrata, nonche'
          disposizioni   concernenti  le  seguenti  Missioni:  Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con  le
          autonomie territoriali). - (Omissis).
              225.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  adottare  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, sono individuati i
          casi   e   le   modalita'   attraverso   le  quali,  previa
          autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai
          soli  fini  della  riscossione  delle  entrate  degli  enti
          locali,  i  soggetti  di  cui  alla  lettera b) del comma 5
          dell'art.  52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446,  come  sostituita  dal  comma  224,  lettera  a) , del
          presente  articolo,  possono accedere a dati e informazioni
          disponibili  presso  il  sistema  informativo  dell'Agenzia
          delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni
          dei debitori e dei coobbligati.
               (Omissis).».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»:
              «Art.   52   (Potesta'   regolamentare  generale  delle
          province  e  dei  comuni).  -  1.  Le  province ed i comuni
          possono  disciplinare  con  regolamento le proprie entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione  e definizione delle fattispecie imponibili,
          dei  soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli
          tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti.  Per  quanto  non
          regolamentato   si   applicano  le  disposizioni  di  legge
          vigenti.
              2.  I  regolamenti sono approvati con deliberazione del
          comune   e   della   provincia  non  oltre  il  termine  di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima  del  1°  gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni  devono  attenersi per la trasmissione, anche in via
          telematica,  dei  dati  occorrenti  alla pubblicazione, per
          estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale dei regolamenti sulle
          entrate  tributarie,  nonche'  di  ogni altra deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi.
              3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
              4.   Il   Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti   sulle   entrate   tributarie   per   vizi  di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla  riscossione  dei  tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
                a)  l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli  24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
          ;
                b)  qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel  rispetto  della  normativa dell'Unione europea e delle
          procedure  vigenti in materia di affidamento della gestione
          dei servizi pubblici locali, a:
                  1)  i  soggetti  iscritti nell'albo di cui all'art.
          53, comma 1;
                  2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
          Paese  dell'Unione  europea  che  esercitano  le menzionate
          attivita',  i  quali  devono  presentare una certificazione
          rilasciata  dalla  competente  autorita'  del loro Stato di
          stabilimento  dalla  quale deve risultare la sussistenza di
          requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti dalla normativa
          italiana di settore;
                  3)  la societa' a capitale interamente pubblico, di
          cui  all'art. 113, comma 5, lettera c) , del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e
          successive    modificazioni,    mediante   convenzione,   a
          condizione:   che  l'ente  titolare  del  capitale  sociale
          eserciti  sulla  societa'  un  controllo  analogo  a quello
          esercitato  sui propri servizi; che la societa' realizzi la
          parte  piu'  importante  della propria attivita' con l'ente
          che  la  controlla;  che  svolga  la propria attivita' solo
          nell'ambito  territoriale  di  pertinenza  dell'ente che la
          controlla;
                  4)  le  societa'  di  cui  all'art.  113,  comma 5,
          lettera  b)  ,  del  citato  testo  unico di cui al decreto
          legislativo  n.  267  del  2000,  iscritte nell'albo di cui
          all'art.  53,  comma  1,  del  presente decreto, i cui soci
          privati  siano  scelti, nel rispetto della disciplina e dei
          principi  comunitari,  tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
          2)  della  presente lettera, a condizione che l'affidamento
          dei  servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
          delle  entrate  avvenga sulla base di procedure ad evidenza
          pubblica;
                c)  l'affidamento  di  cui alla precedente lettera b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
                d)   il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione  dei  tributi e delle altre entrate e' apposto,
          in  ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
          della relativa gestione.
              6. Abrogato.
              7. Abrogato.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 7 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
          recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
          codice fiscale dei contribuenti»:
              «Art.  7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati  e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
              A  partire  dal  1° luglio 1989 le camere di commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
          cancellazione  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
          relative  a  singole  unita' locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli albi degli
          artigiani   saranno   omesse  dalle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura che provvedono alla
          iscrizione  d'ufficio  dei suddetti dati nei registri delle
          ditte.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri ed elenchi, che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono  comunicare  alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione  di quelle effettuate dalle camere di commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
          eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le notizie
          riguardanti  i  contratti  di  cui  alla lettera g-ter) del
          primo  comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione delle
          attivita'    economiche,    con   particolare   riferimento
          all'applicazione  dei tributi erariali e locali nel settore
          immobiliare,  gli  stessi soggetti devono comunicare i dati
          catastali   identificativi   dell'immobile  presso  cui  e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane  S.p.a., gli
          intermediari  finanziari,  le  imprese di investimento, gli
          organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, le
          societa'  di  gestione  del  risparmio,  nonche' ogni altro
          operatore  finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto dal
          secondo  comma  dell'art.  6  per i soggetti non residenti,
          sono  tenuti  a  rilevare  e  a  tenere  in evidenza i dati
          identificativi,   compreso   il  codice  fiscale,  di  ogni
          soggetto  che  intrattenga  con  loro  qualsiasi rapporto o
          effettui,  per  conto  proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi,   qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente  postale per un importo unitario inferiore a 1.500
          euro;  l'esistenza  dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
          operazione  di  cui  al  precedente periodo, compiuta al di
          fuori  di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
          stessi   sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,  ed
          archiviate  in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
          anagrafici  dei  titolari  e dei soggetti che intrattengono
          con   gli   operatori   finanziari   qualsiasi  rapporto  o
          effettuano   operazioni   al   di   fuori  di  un  rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette  la lista degli esercenti attivita' professionale
          devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
          necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento della
          lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
          stessa.
              I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi dalle
          persone  fisiche,  che  non  siano  tenuti  a presentare la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633  o  dall'art.  36 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  600,  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro trenta giorni,
          l'avvenuta   estinzione   e   le   avvenute  operazioni  di
          trasformazione, concentrazione o fusione.
              Gli  amministratori  di condominio negli edifici devono
          comunicare  annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
          dei  beni  e  servizi  acquistati  dal  condominio e i dati
          identificativi  dei  relativi  fornitori.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  il contenuto, le
          modalita' e i termini delle comunicazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono
          indicare  il  numero  di codice fiscale dei soggetti cui le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte  dal  legale  rappresentante dell'ente o dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente  stesso.  Per  le  amministrazioni dello Stato la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
              Le  comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore  dell'Agenzia  delle entrate. Le rilevazioni e le
          evidenziazioni,  nonche'  le  comunicazioni di cui al sesto
          comma  sono  utilizzate  ai  fini  delle  richieste e delle
          risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
          numero  7),  del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, e
          all'art.  51,  secondo  comma,  numero  7), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive  modificazioni.  Le informazioni comunicate sono
          altresi'   utilizzabili  per  le  attivita'  connesse  alla
          riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai soggetti di cui
          all'art.  4,  comma  2,  lettere  a)  , b) , c) ed e) , del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
          269,   ai   fini   dell'espletamento   degli   accertamenti
          finalizzati  alla  ricerca e all'acquisizione della prova e
          delle  fonti  di prova nel corso di un procedimento penale,
          sia  ai  fini  delle  indagini preliminari e dell'esercizio
          delle  funzioni  previste  dall'art.  371-bis del codice di
          procedura  penale  sia  nelle  fasi processuali successive,
          ovvero  degli accertamenti di carattere patrimoniale per le
          finalita'    di    prevenzione   previste   da   specifiche
          disposizioni  di legge e per l'applicazione delle misure di
          prevenzione.
              Ai   fini   dei   controlli   sulle  dichiarazioni  dei
          contribuenti,  il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi  ed  imprese,  anche  limitatamente a particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni.
              Le   imprese,   gli  intermediari  e  tutti  gli  altri
          operatori  del  settore delle assicurazioni che erogano, in
          ragione  dei  contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
          somme  di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui   prestazioni   sono   state  valutate  ai  fini  della
          quantificazione   della   somma   liquidata.   La  presente
          disposizione  si applica con riferimento alle somme erogate
          a  decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
          del   presente   comma   sono  utilizzati  prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti  le  cui  prestazioni  sono state valutate ai fini
          della quantificazione della somma liquidata.
              Il   contenuto,   le   modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni,  nonche'  le specifiche tecniche del formato,
          sono  definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
          delle entrate.».
              - Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  reca
          «Approvazione  del  testo unico delle disposizioni di legge
          relative  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
          Stato».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  14
          dell'art.  3  del  citato  decreto-legge  n.  203  del 2005
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005,
          come modificati dalla presente legge:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della  riscossione).  - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
          e'  soppresso  il sistema di affidamento in concessione del
          servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
          alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia
          delle  entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
          al  comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
          attraverso   la  preventiva  approvazione  dell'ordine  del
          giorno  delle  sedute  del  consiglio  di amministrazione e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
               (Omissis).
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze rende
          annualmente   al   Parlamento  una  relazione  sullo  stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze    gli   elementi   acquisiti   nello   svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
               (Omissis).».
              - Il comma 26 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350,  legge  finanziaria  per  il  2004,  abrogato  dal
          successivo   comma   28-duodecies  del  presente  articolo,
          prevedeva   la  possibilita'  di  riallineamento  i  valori
          civilistici  emersi  per  effetto  del  conferimento  delle
          aziende   bancarie,   con   il   pagamento  di  un  imposta
          sostitutiva da versare in tre rate annuali, senza pagamento
          di  interessi,  entro  il  termine  di versamento del saldo
          delle  imposte  sui redditi, rispettivamente nelle seguenti
          misure:  50  per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
          per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva
          doveva  essere  richiesta  nella  dichiarazione dei redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta  in  cui  era effettuato
          l'affrancamento dei valori.
              - Si  riporta il testo vigente del comma 25 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria per
          il 2004:
              «Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  entrate).  -
          (Omissis).
              25.  Nell'art.  10,  comma  1,  della legge 21 novembre
          2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999»
          sono   sostituite  dalle  seguenti:  «chiuso  entro  il  31
          dicembre  2002».  L'imposta sostitutiva dovuta in base alle
          disposizioni  di  cui al presente comma deve essere versata
          in  tre  rate  annuali,  entro il termine di versamento del
          saldo  delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
          seguenti  importi:  50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
          2005 e 25 per cento nel 2006.
               (Omissis).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 87 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi:
              «Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
          formazione  del  reddito  imponibile in quanto esenti nella
          misura  del  95  per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
          determinate  ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3,
          relativamente  ad  azioni  o  quote  di  partecipazioni  in
          societa'  ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
          semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
          comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
          requisiti:
                a)   ininterrotto   possesso  dal  primo  giorno  del
          dodicesimo  mese  precedente  quello dell'avvenuta cessione
          considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
          in data piu' recente;
                b)     classificazione    nella    categoria    delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso;
                c)  residenza  fiscale  della societa' partecipata in
          uno  Stato  o  territorio  di  cui  al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis  o,  alternativamente,  l'avvenuta dimostrazione, a
          seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita'
          di  cui  al  comma 5, lettera b) , dell'art. 167, che dalle
          partecipazioni  non  sia  stato conseguito, sin dall'inizio
          del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi
          in  Stati  o  territori  diversi  da quelli individuati nel
          medesimo decreto di cui all'art. 168-bis;
                d)  esercizio  da parte della societa' partecipata di
          un'impresa   commerciale  secondo  la  definizione  di  cui
          all'art.  55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria si
          presume  che  questo  requisito  non sussista relativamente
          alle   partecipazioni   in   societa'  il  cui  valore  del
          patrimonio  e'  prevalentemente costituito da beni immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e'  effettivamente  diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio   d'impresa.   Si  considerano  direttamente
          utilizzati  nell'esercizio  d'impresa gli immobili concessi
          in  locazione  finanziaria  e  i terreni su cui la societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola.
              1-bis  Le  cessioni  delle  azioni o quote appartenenti
          alla  categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e di
          quelle  appartenenti  alla categoria dell'attivo circolante
          vanno  considerate separatamente con riferimento a ciascuna
          categoria.
              2.  I  requisiti  di  cui al comma 1, lettere c) e d) ,
          devono   sussistere   ininterrottamente,   al  momento  del
          realizzo,  almeno  dall'inizio  del terzo periodo d'imposta
          anteriore al realizzo stesso.
              3.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1 si applica, alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          e  determinate  ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1, 2 e 3,
          relativamente   alle   partecipazioni   al  capitale  o  al
          patrimonio,  ai titoli e agli strumenti finanziari similari
          alle  azioni  ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
          ai  contratti  di  cui  all'art. 109, comma 9, lettera b) .
          Concorrono  in ogni caso alla formazione del reddito per il
          loro  intero  ammontare  gli utili relativi ai contratti di
          cui  all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non soddisfano
          le  condizioni  di  cui  all'art. 44, comma 2, lettera a) ,
          ultimo periodo.
              4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a) , b) e
          c)  ,  il  requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
          rileva  per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
          negoziati   nei  mercati  regolamentati.  Alle  plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione  di  cui  ai  commi 1 e 3 indipendentemente dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d) .
              5.  Per  le partecipazioni in societa' la cui attivita'
          consiste  in  via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
          partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
          comma   1   si  riferiscono  alle  societa'  indirettamente
          partecipate   e   si   verificano   quando  tali  requisiti
          sussistono    nei    confronti    delle   partecipate   che
          rappresentano  la  maggior  parte del valore del patrimonio
          sociale della partecipante.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis».
              - Il  Regolamento  (CE)  n. 794/2004 della Commissione,
          del 21 aprile 2004, detta le disposizioni di esecuzione del
          regolamento   (CE)   n.   659/1999  del  Consiglio  recante
          modalita'  di  applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed
          e'  pubblicato  nella G.U.U.E. serie L n. 140 del 30 aprile
          2004.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.   602,   reca   «Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte  sul  reddito», come modificato
          dalla presente legge.