Art. 83 (a).
                             Usoproprio
  1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati
al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a  uso  proprio,
la  carta  di  circolazione  puo'  essere  rilasciata soltanto a enti
pubblici, imprenditori,  collettivita',  per  il  soddisfacimento  di
necessita'  strettamente connesse con la loro attivita', a seguito di
accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla
sussitenza  di  tali  necessita',  secondo  direttive   emanate   dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
  2.  La  carta  di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina
del trasporto di cose in conto proprio e' rilasciata sulla base della
licenza per l'esercizio del trasporto di cose in  conto  proprio;  su
detta  carta  dovranno  essere annotati gli estremi della licenza per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio cosi'  come  previsto
dalla  legge  6  giugno  1974, n. 298, e successive modificazioni. Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli  autoveicoli  aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
  3.  Per  gli  altri  documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di  cose  in  conto  proprio  restano  salve  le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
  4.  Chiunque  adibisce  ad  uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi  le  condizioni  o  i
limiti  stabiliti  nella  carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  5.  La  violazione  di  cui  al  comma  4  importa  ((  la sanzione
accessoria )) della sospensione della carta di  circolazione  per  un
periodo  da  due  a  otto  mesi,  secondo  le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
  6. Chiunque adibisce ad  uso  proprio  per  trasporto  di  cose  un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti  nella licenza e' punito con le sanzioni previste dall'art.
46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (b).
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 37 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  La  legge  n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i trasporti di
          merci su strada". Il testo dell'art. 46 della citata  legge
          e' il seguente:
             "Art.  46  (Trasporti  abusivi). - Fermo quanto previsto
          dall'articolo 36 della presente  legge,  chiunque  disponga
          l'esecuzione   di  trasporto  di  cose  con  autoveicoli  o
          motoveicoli senza licenza  o  senza  autorizzazione  oppure
          violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o
          nell'autorizzazione,  e'  punito con la reclusione da uno a
          sei   mesi  o  con  la  multa  da  lire  centomila  a  lire
          trecentomila.
             Quando l'accertamento dei reati  di  cui  al  precedente
          comma  avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte
          degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari,
          a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati  a
          norma  del  successivo art. 60, si procede al sequestro del
          veicolo".
             La misura minima e massima della sanzione pecuniaria  di
          cui  al  primo  comma dell'articolo soprariportato e' stata
          successivamente moltiplicata per  due  (legge  24  novembre
          1981,  n.  689,  art. 113, quarto comma). La misura attuale
          della sanzione e'  quindi  "da  lire  duecentomila  a  lire
          seicentomila".