Art. 83 (a). Usoproprio 1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione puo' essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettivita', per il soddisfacimento di necessita' strettamente connesse con la loro attivita', a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussitenza di tali necessita', secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali. 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio e' rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio cosi' come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia. 4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 5. La violazione di cui al comma 4 importa (( la sanzione accessoria )) della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza e' punito con le sanzioni previste dall'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (b).
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 360/1993. (b) La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". Il testo dell'art. 46 della citata legge e' il seguente: "Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto dall'articolo 36 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire centomila a lire trecentomila. Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo". La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata per due (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, quarto comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire duecentomila a lire seicentomila".