Art. 83. Compiti di rilievo nazionale 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi: a) alla disciplina del monitoraggio della qualita' dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati; b) alla fissazione di valori limite e guida della qualita' dell'aria; c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme; d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria; e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti; f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84; g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti; h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria; i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione; l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore; m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti; n) alla determinazione dei valori limite e di qualita' dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di intesa con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo. 2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Note all'art. 83: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3. - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140. Il testo del comma 2 dell'art. 17 e' il seguente: "2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo".