Art. 83 Crisi delle societa' di gestione accentrata 1. Nel caso di accertate gravi irregolarita', il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle societa' di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione della societa' e sono determinate le indennita' spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorita' che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. 2. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza della societa' ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.
Note all'art. 83: - Per il testo degli articoli 70, 72, 75 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56; per il testo degli articoli 80, 84 e da 85 a 94 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 57. - Il testo dell'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente: "Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). - Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu' creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore. Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22. Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici".