Art. 83 
             Crisi delle societa' di gestione accentrata 
 
  1. Nel caso di accertate  gravi  irregolarita',  il  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  su  proposta
della CONSOB o della Banca d'Italia, puo'  disporre  lo  scioglimento
degli organi amministrativi delle societa'  di  gestione  accentrata,
con decreto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  tale  decreto
sono   nominati   uno   o   piu'    commissari    straordinari    per
l'amministrazione della societa' e  sono  determinate  le  indennita'
spettanti ai commissari, a carico della societa' stessa. Si applicano
gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e  8,  e
75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti  all'autorita'  che  ha
proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia. 
  2. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza della societa' ai  sensi
dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ne dispone con  decreto
la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del  fallimento,
secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6,  84,  a
eccezione del comma 2, e da 85 a 94  del  T.U.  bancario,  in  quanto
compatibili. 
 
          Note all'art. 83: 
            - Per il testo degli articoli 70, 72,  75  del  D.Lgs.  1
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art.  56;  per  il
          testo degli articoli 80, 84 e da  85  a  94  del  D.Lgs.  1
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 57. 
            - Il testo dell'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa) e' il seguente: 
            "Art.   195   (Accertamento   giudiziario   dello   stato
          d'insolvenza    anteriore    alla    liquidazione    coatta
          amministrativa). - Se un'impresa, soggetta  a  liquidazione
          coatta amministrativa  con  esclusione  del  fallimento  si
          trova in stato di insolvenza, il tribunale del  luogo  dove
          l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu'
          creditori,  dichiara  tale  stato  con   sentenza   o   con
          successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi  che
          ritenga  opportuni  nell'interesse   dei   creditori   fino
          all'inizio della procedura di liquidazione. 
            Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorita'
          governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 
            La sentenza e'  comunicata  entro  tre  giorni,  a  norma
          dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
          competente  perche'  disponga  la  liquidazione.  Essa   e'
          inoltre  notificata  e  affissa  nei  modi  e  nei  termini
          stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. 
            Contro  la  sentenza  predetta   puo'   essere   proposta
          opposizione da qualunque interessato, entro  trenta  giorni
          dall'affissione davanti al tribunale che l'ha  pronunciata,
          in contraddittorio col commissario liquidatore. 
            Il termine per appellare  e'  di  quindici  giorni  dalla
          notificazione della sentenza. 
            Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione
          d'insolvenza  provvede  con  decreto  motivato.  Contro  il
          decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22. 
            Il  tribunale  provvede  d'ufficio   alla   dichiarazione
          d'insolvenza a norma di questo articolo  quando  nel  corso
          della   procedura   di   concordato   preventivo    o    di
          amministrazione  controllata  di  una  impresa  soggetta  a
          liquidazione  coatta  amministrativa,  con  esclusione  del
          fallimento, si verificano le  condizioni  per  le  quali  a
          norma delle disposizioni contenute nei titoli III e  IV  si
          dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento. 
            Le disposizioni di questo articolo non si applicano  agli
          enti pubblici".