Art. 83 
 
Modifiche alla disciplina  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
             all'esercizio della professione di avvocato 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
le parole «magistrati in pensione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«((di regola prioritariamente  magistrati  in  pensione,  e  solo  in
seconda istanza magistrati in servizio))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  47  della  legge  31
          dicembre 2012, n.247, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 47 (Commissioni di esame) 
              1. La commissione di esame e'  nominata,  con  decreto,
          dal Ministro della  giustizia  ed  e'  composta  da  cinque
          membri  effettivi  e  cinque  supplenti,  dei  quali:   tre
          effettivi e tre supplenti sono avvocati designati  dal  CNF
          tra  gli  iscritti  all'albo  speciale  per  il  patrocinio
          davanti alle giurisdizioni  superiori,  uno  dei  quali  la
          presiede; un  effettivo  e  un  supplente  sono  di  regola
          prioritariamente magistrati in pensione, e solo in  seconda
          istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente
          sono professori universitari o  ricercatori  confermati  in
          materie giuridiche. 
              2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede  di  corte
          d'appello,  e'   nominata   una   sottocommissione   avente
          composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 
              3. Presso ogni  corte  d'appello,  ove  il  numero  dei
          candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
          criterio  ulteriori  sottocommissioni  per  gruppi  sino  a
          trecento candidati. 
              4. Esercitano le funzioni  di  segretario  uno  o  piu'
          funzionari distaccati dal Ministero della giustizia. 
              5. Non possono essere designati  nelle  commissioni  di
          esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine  o
          di  un  consiglio   distrettuale   di   disciplina   ovvero
          componenti del consiglio di amministrazione o del  comitato
          dei  delegati  della  Cassa  nazionale  di  previdenza   ed
          assistenza forense e del CNF. 
              6.  Gli  avvocati  componenti  della  commissione   non
          possono  essere  eletti  quali  componenti  del   consiglio
          dell'ordine, di un consiglio  distrettuale  di  disciplina,
          del  consiglio  di  amministrazione  o  del  comitato   dei
          delegati della Cassa nazionale di previdenza ed  assistenza
          forense e del CNF nelle elezioni immediatamente  successive
          alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 
              7. L'avvio delle procedure per l'esame di  abilitazione
          deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalita'
          contenute  nel  regolamento  di  attuazione   emanato   dal
          Ministro della  giustizia  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta  del
          CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del  regolare
          svolgimento delle  prove  d'esame  scritte  ed  orali.  Gli
          ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami  e
          ai  lavori  delle  commissioni  di  uno  o  piu'  distretti
          indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti. 
              9. Dopo la conclusione dell'esame di  abilitazione  con
          risultato positivo, la commissione rilascia il  certificato
          per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.  Il  certificato
          conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.".