Articolo 83 Regime transitorio 1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, puo' ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorita' nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di accertamento di nullita' di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo. 2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo. 3. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi al tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonche' il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilita' di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al piu' tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 4. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilita' di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro. 5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero azioni di accertamento di nullita' dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonche' su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.