Art. 83 
 
 
Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 133, comma 8, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Tale
facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista nel  bando
di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.". 
 
          Note all'art. 83: 
              - Si riporta l'articolo 133 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 133  (Principi  generali  per  la  selezione  dei
          partecipanti). - 1. Per la  selezione  dei  partecipanti  e
          delle offerte nelle procedure di scelta del contraente  nei
          settori speciali si applicano, per quanto  compatibili  con
          le norme di cui alla presente sezione, le  disposizioni  di
          cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82,  83,  84,
          85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97. 
              2.  Ai  fini  della  selezione  dei  partecipanti  alle
          procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti
          regole: 
                a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e
          criteri di esclusione degli offerenti o  dei  candidati  ai
          sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono  gli
          operatori economici individuati in base a dette norme e che
          soddisfano tali criteri; 
                b) essi  selezionano  gli  offerenti  e  i  candidati
          secondo le norme e i criteri oggettivi  stabiliti  in  base
          agli articoli 135 e 136; 
                c)  nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e
          nei partenariati per l'innovazione, essi riducono,  se  del
          caso e applicando  le  disposizioni  dell'articolo  135  il
          numero  dei  candidati  selezionati  in  conformita'  delle
          lettere a) e b). 
              3.  Quando  viene  indetta  una  gara  con  un   avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di
          selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione
          degli  appalti  specifici  oggetto  della  gara,  gli  enti
          aggiudicatori: 
                a) qualificano gli operatori economici  conformemente
          all'articolo 134; 
                b) applicano a tali operatori  economici  qualificati
          le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso  di
          procedure ristrette o negoziate,  di  dialoghi  competitivi
          oppure di partenariati per l'innovazione. 
              4. Quando selezionano i partecipanti  a  una  procedura
          ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo  o  per  un
          partenariato  per  l'innovazione,  quando  decidono   sulla
          qualificazione o quando aggiornano i criteri  e  le  norme,
          gli enti aggiudicatori: 
                a) non impongono condizioni amministrative,  tecniche
          o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad
          altri; 
                b) non esigono prove o giustificativi  gia'  presenti
          nella documentazione valida gia' disponibile. 
              5. Al fine di acquisire informazioni  e  documentazioni
          dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori
          utilizzano la banca dati di  cui  all'articolo  81,  ovvero
          accettano autocertificazioni e richiedono  le  integrazioni
          con le modalita' di cui all'articolo 85, comma 5. 
              6. Gli enti  aggiudicatori  verificano  la  conformita'
          delle offerte presentate dagli offerenti cosi'  selezionati
          alle  norme  e  ai  requisiti  applicabili  alle  stesse  e
          aggiudicano  l'appalto  secondo  i  criteri  di  cui   agli
          articoli 95 e 97. 
              7. Gli  enti  aggiudicatori  possono  decidere  di  non
          aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta
          migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli
          obblighi applicabili di cui all'articolo 30. 
              8.  Nelle  procedure  aperte,  gli  enti  aggiudicatori
          possono decidere che le  offerte  saranno  esaminate  prima
          della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti.   Tale
          facolta' puo' essere esercitata se specificamente  prevista
          nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la  gara.
          Se si avvalgono di tale  possibilita',  le  amministrazioni
          aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di
          motivi  di  esclusione  e  del  rispetto  dei  criteri   di
          selezione  sia   effettuata   in   maniera   imparziale   e
          trasparente, in modo che nessun appalto sia  aggiudicato  a
          un offerente che avrebbe  dovuto  essere  escluso  a  norma
          dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione
          stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.".