(Allegato-art. 82)
                              Art. 82. 
 
 
                      Trattamento di trasferta 
 
    1.  Al  personale  comandato  a  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa  in  localita'  diversa  dalla  dimora  abituale  o  dalla
ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: 
      a) il rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  i
viaggi  in  ferrovia,  aereo,  nave  ed  altri  mezzi  di   trasporto
extraurbani, nel limite del costo del  biglietto;  per  i  viaggi  in
aereo la classe di rimborso e' quella «economica»; 
      b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto  urbano  o,
nei    casi    preventivamente     individuati     ed     autorizzati
dall'amministrazione, dei taxi; 
      c) per le trasferte  di  durata  superiore  a  dodici  ore,  il
rimborso della spesa sostenuta per il  pernottamento  in  un  albergo
fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri,  nel
limite di complessivi € 44,26; 
      d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a
dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26; 
      e) per le trasferte di  durata  inferiore  alle  otto  ore,  il
dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la  disciplina  di  cui
all'art. 86 del presente contratto; 
      f) per le trasferte continuative nella  medesima  localita'  di
durata non inferiore a trenta giorni, rimborso  della  spesa  per  il
pernottamento  in  residenza  turistico  alberghiera   di   categoria
corrispondente  a  quella  ammessa  per  l'albergo,  purche'  risulti
economicamente  piu'  conveniente  rispetto  al  costo  medio   della
categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera
c); 
      g) il compenso per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative autorizzazioni, nel caso che  l'attivita'  lavorativa  nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore  al  normale
orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal  fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto  salvo  quanto  previsto
dai commi 2 e 3; 
      h) un'indennita' di trasferta, avente natura  non  retributiva,
da erogare esclusivamente al personale avente titolo  sulla  base  di
disposizioni di legge; tale indennita' e' pari a: 
        € 20,60 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; 
        un importo determinato  proporzionalmente  per  ogni  ora  di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle  24  ore  o,
per le ore eccedenti le 24  ore,  in  caso  di  trasferte  di  durata
superiore alle 24 ore. 
    2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita'  lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello  impiegato  per  la
sorveglianza e custodia del mezzo. 
    3.  Il  tempo  di  viaggio  puo'  essere  considerato   attivita'
lavorativa anche per altre categorie di lavoratori  per  i  quali  in
relazione alle  modalita'  di  espletamento  delle  loro  prestazioni
lavorative e' necessario il ricorso all'istituto della  trasferta  di
durata  non  superiore   alle   dodici   ore.   A   tale   scopo   le
amministrazioni,  sulla  base  della  propria  organizzazione  e  nel
rispetto degli stanziamenti gia' previsti nei  relativi  capitoli  di
bilancio destinati a tale finalita', definiscono con gli atti di  cui
al comma 11, in un quadro  di  razionalizzazione  delle  risorse,  le
prestazioni lavorative di riferimento. Fino alla  predisposizione  di
tali atti  continuano  ad  avere  vigenza  le  disposizioni  sin  qui
applicate,  sulla  base  della  previgente  disciplina   contrattuale
prevista nei comparti di provenienza. 
    4. Al personale  delle  diverse  aree  inviato  in  trasferta  al
seguito e per collaborare con  componenti  di  delegazione  ufficiale
dell'amministrazione spettano i rimborsi e le  agevolazioni  previste
per i componenti della predetta delegazione. 
    5. Le amministrazioni individuano, con gli atti di cui  al  comma
11, le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative che,
in considerazione dell'impossibilita' di fruire durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi  di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di
€ 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al  comma  1.
Per le amministrazioni interessate, le suddette attivita',  a  titolo
esemplificativo, sono cosi' individuate: 
      a) attivita' di protezione civile  nelle  situazioni  di  prima
urgenza; 
      b) interventi  svolti  dalle  squadre  per  lo  spegnimento  di
incendi boschivi; 
      c) attivita' su fari ed  impianti  di  segnalazione  marittima,
installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e
postazioni militari; 
      d) attivita' di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti
effossori; 
      e) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita'; 
      f) attivita' di controllo,  di  rilevazione,  di  collaudo,  di
vigilanza, di verifica ed ispettiva in  materia  fiscale,  valutaria,
finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di  tutela
dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale,  di  tutela
della salute,  di  motorizzazione  civile,  di  repressione  frodi  e
similari; 
      g) attivita' di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e
di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute. 
    6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei  rimborsi  di
cui al comma 1, lettere c), d), e), f), spetta l'indennita' di cui al
medesimo comma 1, lettera h), primo alinea, ridotta del 70%, nei casi
ivi  previsti.  Non  e'  ammessa  in  nessun   caso   l'opzione   per
l'indennita' di trasferta in misura intera. 
    7. Il dipendente inviato  in  trasferta  ai  sensi  del  presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non  inferiore  al  75%  del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 
    8.  Le  amministrazioni,  con  gli  atti  di  cui  al  comma  11,
stabiliscono le condizioni per il rimborso delle  spese  relative  al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato. 
    9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in  caso  di
trasferte di durata inferiore  alle  4  ore  o  svolte  come  normale
servizio  d'istituto  del  personale  di  vigilanza  o  di  custodia,
nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione. 
    10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto  dopo
i primi  duecentoquaranta  giorni  di  trasferta  continuativa  nella
medesima localita'. 
    11. Le amministrazioni stabiliscono, con gli  atti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  ed  in  funzione  delle   proprie   esigenze
organizzative, la disciplina  della  trasferta  per  gli  aspetti  di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale
sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalita' procedurali, nonche' quanto previsto dai commi 3, 5, 8. 
    12. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il  trattamento
di trasferta del  personale  di  Ministeri  e  agenzie  fiscali,  ivi
compreso   quello   relativo   alle   missioni   all'estero,   rimane
disciplinato dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417  del  26
luglio 1978 e decreto del Presidente della Repubblica n.  513/1978  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni   nonche'   dalle   norme
regolamentari vigenti. 
    13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa  fronte  nei
limiti  delle  risorse  gia'  previste  nei  bilanci  delle   singole
amministrazioni per tale specifica finalita'.