(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 82)
                              Art. 82. 
            Disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
                     dei ricercatori e tecnologi 
 
    1. In relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  11  del  decreto
legislativo n. 218 del  2016,  ai  ricercatori  e  tecnologi  possono
essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
e tecnologica, allo scopo di recarsi  presso  istituti  o  laboratori
esteri, nonche' presso le istituzioni internazionali  e  comunitarie,
fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci  anni  di  servizio.  Il
congedo e' concesso dal  presidente  dell'ente  di  appartenenza,  su
motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in
congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora  l'istituzione
ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per  cento
del trattamento forfetario di missione presso la stessa  Istituzione.
In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di
appartenenza  le  rispettive  quote  dei   contributi   previdenziali
previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 
    2.  I  congedi  di  cui  al  comma  1  sono  concessi   dall'ente
interessato  tenuto  conto  delle  esigenze  di  funzionalita'  e  di
collaborazione internazionale, nonche' dell'attinenza della richiesta
al programma nazionale di ricerca e al piano triennale  di  attivita'
dell'ente medesimo. 
    3. All'art. 58, comma 1, del CCNL del 21 febbraio 2002 le  parole
«nel trimestre» sono sostituite dalle parole «nel quadrimestre».