Art. 83 
 
Modifiche all'articolo 182 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza 
 
  1. All'articolo 182, del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite  dalle
seguenti «alle altre parti»  e  dopo  le  parole  «entro  il  termine
stabilito» sono aggiunte le seguenti: «;  nel  caso  di  impugnazione
concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il  decreto
di fissazione dell'udienza va in ogni caso  notificato,  dalla  parte
che  lo   abbia   ottenuto,   all'amministrazione   di   appartenenza
dell'agente contabile»; 
    b) al  comma  5,  le  parole  «a  norma  dell'articolo  88»  sono
sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 93». 
 
          Note all'art. 83: 
 
              - Si riporta l'articolo 182 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 182 (Notificazione del  decreto  di  fissazione
          dell'udienza). - 1. La parte che abbia ottenuto il  decreto
          di fissazione  dell'udienza  deve  notificarlo  alle  altre
          parti entro il termine stabilito; nel caso di  impugnazione
          concernente una sentenza relativa a un giudizio  di  conto,
          il decreto di  fissazione  dell'udienza  va  in  ogni  caso
          notificato,   dalla   parte   che   lo   abbia    ottenuto,
          all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. 
                (Omissis). 
                5. Se la parte contro  la  quale  e'  stata  proposta
          l'impugnazione  non  si  costituisce  neppure   all'udienza
          fissata a norma del comma 3 , il giudice provvede  a  norma
          dell'articolo 93. 
                (Omissis).».