Art. 83 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  41  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  garantire  lo  svolgimento  in
sicurezza delle attivita' produttive e commerciali  in  relazione  al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione
dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio
nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la
sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente
esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'eta'  o   della
condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da
patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilita'  che
possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le  amministrazioni
pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione
vigente. 
  2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  non  sono
tenuti alla nomina del medico competente  per  l'effettuazione  della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto,  fermo
restando  la  possibilita'  di   nominarne   uno   per   il   periodo
emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1
del presente articolo puo' essere richiesta ai  servizi  territoriali
dell'INAIL che  vi  provvedono  con  propri  medici  del  lavoro,  su
richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente  di
personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Ministro  della  Salute,  acquisito  il   parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita  la
relativa tariffa per  l'effettuazione  di  tali  prestazioni.  Per  i
medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,
40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3. L'inidoneita' alla mansione  accertata  ai  sensi  del  presente
articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore  di
lavoro dal contratto di lavoro. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le
imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive
in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti  di  lavoro  e
delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione
con  ANPAL,  all'assunzione  con  contratti   di   lavoro   a   tempo
determinato, della  durata  massima  di  quindici  mesi,   di  figure
sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore
a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020
e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede,
a valere sulle  risorse  di  cui  al  Programma  Operativo  Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani.