Art. 84.
      Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

  1.  Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la
sentenza  irrevocabile  di  condanna  sono  comunicati,  a cura della
cancelleria  del  giudice  che  li  ha  emessi,  alle  autorita'  che
esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.