ART. 84
              (acque dolci idonee alla vita dei pesci)

   1.  Le  regioni  effettuano  la designazione delle acque dolci che
richiedono  protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei
pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
    a)  i  corsi  d'acqua  che  attraversano  il territorio di parchi
nazionali  e riserve naturali dello Stato nonche' di parchi e riserve
naturali regionali;
    b)  i  laghi  naturali  ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
    c)   le  acque  dolci  superficiali  comprese  nelle  zone  umide
dichiarate  "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione
di  Ramsar  del  2  febbraio  1971, resa esecutiva con il decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione
delle  zone  umide, nonche' quelle comprese nelle "oasi di protezione
della  fauna",  istituite  dalle regioni e province autonome ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    d)  le acque dolci superficiali che, ancorche' non comprese nelle
precedenti  categorie, presentino un rilevante interesse scientifico,
naturalistico,  ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat
di  specie  animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in
quanto   sede   di   complessi  ecosistemi  acquatici  meritevoli  di
conservazione  o,  altresi',  sede di antiche e tradizionali forme di
produzione  ittica  che presentino un elevato grado di sostenibilita'
ecologica ed economica.
   2.   Le   regioni,   entro   quindici   mesi  dalla  designazione,
classificano  le  acque  dolci superficiali che presentino valori dei
parametri  di  qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla
Tabella  1/B  dell'Allegato  2  alla parte terza del presente decreto
come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
   3.  La  designazione  e  la  classificazione di cui ai commi 1 e 2
devono  essere  gradualmente  estese  sino  a  coprire l'intero corpo
idrico,  ferma  restando la possibilita' di designare e classificare,
nell'ambito  del  medesimo,  alcuni tratti come "acqua salmonicola" e
alcuni   tratti  come  "acqua  ciprinicola".  La  designazione  e  la
classificazione  sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi
imprevisti o sopravvenuti.
   4.  Qualora  sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela  della  qualita' delle acque dolci idonee alla vita dei pesci,
il  Presidente  della  Giunta  regionale o il Presidente della Giunta
provinciale,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  adottano
provvedimenti  specifici  e motivati, integrativi o restrittivi degli
scarichi ovvero degli usi delle acque.
   5.  Sono  escluse  dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli  85  e  86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o
artificiali  utilizzati  per  l'allevamento  intensivo  delle  specie
ittiche  nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo
o  irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei
liquami e di acque reflue industriali.
 
          Note all'art. 84:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 marzo
          1976,   n.   448,  recante  «Esecuzione  della  convenzione
          relativa   alle  zone  umide  d'importanza  internazionale,
          soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a
          Ramsar  il  2  febbraio 1971», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 luglio 1976, n. 173.
              - La legge 11 febbraio l992, n. 157, recante «Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo  venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46, S.O.