ART. 84
         (Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  140  del  decreto,  il  comma 3 e' sostituito dal
seguente:  "3.  Le  ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni
caso   dispositivi   appropriati   devono   impedire  lo  spostamento
involontario  dei  ponti  su ruote durante l'esecuzione dei lavori in
quota.".