Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4) 1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono: a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. 2. Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. 3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi. 4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.