Art. 84. L'equo compenso previsto all'articolo 80 e' determinato e liquidato secondo le norme del regolamento. Il compenso per il complesso orchestrale o corale e' corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'Ente o della Societa' in cui esso e' organizzato. In ogni altro caso e' devoluto all'Istituto di assistenza e di previdenza dell'Associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.