Art. 84. Presentazione della domanda di rimborso La domanda di rimborso corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ente che ha emesso il ruolo entro dodici mesi da quello di scadenza dell'ultima rata. Quando l'esattore prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui al primo comma per causa non imputabile a lui ed all'esattore delegato, la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura in ruoli diversi. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in ruoli diversi. Uno degli esemplari della domanda munito del bollo d'ufficio e con l'indicazione della data di presentazione e' restituito all'esattore in segno di ricevuta.