(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 84)
                              Art. 84. 
               Presentazione della domanda di rimborso 

 
  La domanda di rimborso corredata dell'avviso di mora e di tutti gli
atti  relativi  alle  procedure  esperite,  deve  essere   presentata
all'ufficio distrettuale delle imposte  dirette  o  all'ente  che  ha
emesso il ruolo entro dodici mesi da quello di  scadenza  dell'ultima
rata. 
  Quando l'esattore prova che la procedura esecutiva si e'  protratta
oltre il termine di cui al primo comma per causa non imputabile a lui
ed all'esattore delegato, la domanda  deve  essere  presentata  entro
quattro mesi dal giorno in cui la procedura in ruoli diversi. 
  In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte in
ruoli diversi. 
  Uno degli esemplari della domanda munito del bollo d'ufficio e  con
l'indicazione della data di presentazione e' restituito  all'esattore
in segno di ricevuta.