Art. 84.
                   Perdite di precedenti esercizi



Le   perdite   derivanti  dall'esercizio  di  imprese  commerciali,
relative  a  periodi  d'imposta  chiusi  entro  il 31 dicembre 1973 e
determinate  ai sensi dell'art. 112 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29  gennaio  1958,  n.  645, e alle condizioni ivi stabilite, possono
essere  portate  in  diminuzione  del reddito d'impresa, ai soli fini
dell'imposta  locale  sui  redditi,  fino al quinto periodo d'imposta
successivo a quello in cui si sono verificate.

La  disposizione  del  comma  precedente  si  applica  anche per le
perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.