Art. 84.
                      Strutture dipartimentali

  Al   dipartimento   afferiscono   i   ricercatori,   il   personale
Amministrativo  tecnico  e bibliotecario e ausiliario, del settore di
ricerca,   degli   insegnamenti   e   della   attivita'  connesse  al
dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore e' garantita
la possibilita' di opzione fra piu' dipartimento istituti.
  Sono  organi  del  dipartimento:  il  direttore,  il consiglio e la
giunta.
  Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni.
  Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari e
straordinari,  dai  professori di ruolo e dai ricercatori, nonche' in
prima  applicazione  dagli  aventi  titolo ai giudizi di idoneita' ad
associato  o  a  ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a
maggioranza   assoluta   dei  votanti,  nella  prima  votazione  e  a
maggioranza relativa delle successive, ed e' nominato con decreto del
rettore.
  Il  direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere
rieletto consecutivamente piu' di una volta.
  Il  direttore  ha  la  rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio  e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
con   la  collaborazione  della  giunta  promuove  le  attivita'  del
dipartimento,  vigila  all'osservanza  nell'ambito  del  dipartimento
delle leggi dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli
organi  accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
devolute dalle leggi dello statuto e dei regolamenti.
  Del  consiglio  di dipartimento fanno parte i professori ufficiali,
gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori.
  Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente
e  degli  studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalita' da
definire.
  Il   consiglio   di   dipartimento   puo'   inoltre   decidere   la
partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione
dell'attivita'   didattica,  di  una  rappresentanza  elettiva  degli
studenti,  con modalita' da definire. La giunta e' composta da almeno
tre  professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori,
oltre  che  dal  direttore e da un segretario amministrativo con voto
consultivo.  Qualora  tali  rappresentanze  vengano elevate, dovranno
essere  mantenute  le  Stesse  proporzioni. L'elezione dei componenti
della  giunta  avviene  con  voto  limitato nell'ambito delle singole
componenti.
  In   sede   di   prima   costituzione  e  comunque  per  non  oltre
l'espletamento  della  seconda tornata di idoneita' ad associato ed a
ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati
e'  esteso  ai  professori  incaricati  da almeno un triennio ed agli
assistenti   di   ruolo   ad   esaurimento.  Quello  previsto  per  i
ricercatori,  agli  aventi  titolo  all'inquadramento  nel rispettivo
ruolo.