(Norme-art. 84)
                               Art. 84 
                (Restituzione delle cose sequestrate) 
  1.   La   restituzione   delle   cose   sequestrate   e'   disposta
dall'autorita'   giudiziaria,   di    ufficio    o    su    richiesta
dell'interessato esente da  bollo.  Della  avvenuta  restituzione  e'
redatto verbale. 
  2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano  pagate
le spese per la custodia e la conservazione delle  cose  sequestrate,
salvo che siano stati  pronunciati  provvedimento  di  archiviazione,
sentenza di non luogo  a  procedere  o  sentenza  di  proscioglimento
ovvero  che  le  cose  sequestrate  appartengano  a  persona  diversa
dall'imputato o che il decreto di  sequestro  sia  stato  revocato  a
norma dell'articolo 324  del  codice.  Le  spese  di  custodia  e  di
conservazione sono in  ogni  caso  dovute  dall'avente  diritto  alla
restituzione  per  il  periodo  successivo   al   trentesimo   giorno
decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione
del provvedimento di restituzione.