Art. 84.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, (( 60, comma
8  ))  , 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11,
((  79,  comma  2  ))  ,  81,  82,  ((  comma  16  ))  , del presente
decreto-legge,  pari  a  1.520,5  milioni  di euro per l'anno 2008, a
5.569,1  milioni  di  euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro
per  l'anno  2010  e  a  4.486,3  milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento.
    ((  1-bis.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63,
comma  9-bis,  pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009  e  2010,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della solidarieta' sociale )).
     ((  1-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo
63-bis,  comma  5,  pari  a  20  milioni  di euro per l'anno 2010, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126 )).
    ((  1-quater.  Agli  ulteriori  oneri derivanti dall'articolo 82,
comma  27,  pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede  mediante  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
Tabella  C  allegata  alla  legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere
derivante   dall'articolo   70,  comma  1-bis,  e  71,  comma  1-bis,
rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
e  a  0,9  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2009, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma  5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )).
    ((  1-quinquies.  Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo
61,  pari  a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011,  che  aumentano  a  530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450
milioni  di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione
degli  effetti  in  termini  di fabbisogno ed indebitamento netto, si
provvede:
    a)  quanto  a  120  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: ))


(( Ministero dell'economia e delle finanze             846.000; ))
(( Ministero del lavoro e della previdenza sociale     519.000; ))
(( Ministero della giustizia                            10.000; ))
(( Ministero degli affari esteri                     7.800.000; ))
(( Ministero dell'interno                           39.700.000; ))
(( Ministero per i beni e le attività culturali      1.568.000; ))
(( Ministero della salute                           13.000.000; ))
(( Ministero dei trasporti                              67.000; ))
(( Ministero dell'università e della ricerca         1.490.000; ))
(( Ministero della solidarietà sociale              55.000.000; ))

    ((  b)  quanto  a  60  milioni  di euro per l'anno 2009, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma
4,   del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
    c)  quanto  a  50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011,
mediante  utilizzo  di  quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  11
dell'articolo 61 del presente decreto;
    d)  quanto  a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni
di  euro  per  ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
A  tal  fine  quota  parte  della  riduzione  lineare delle dotazioni
finanziarie,  a  legislazione  vigente,  delle  missioni  di spesa di
ciascun  Ministero,  per  un  importo  pari a 300 milioni di euro per
l'anno  2009  e  a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. ))
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato    decreto-legge   n.   93/2008,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti   in   materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».