Art. 84. Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica 1. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale. 2. A norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica sono esercitate dall'amministrazione regionale. 3. A norma rispettivamente dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica. 4. A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.
Note all'art. 84: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 246/1985 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione) e' il seguente: "Art. 1. - Nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione, nonche' in materia di assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine e grado di scuole, compresa l'assistenza universitaria, sono esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art. 17, lettera d), dello statuto della regione siciliana. Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel precedente comma, le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato inerenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nonche', fatta eccezione per i compiti di carattere nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve le funzioni del consiglio nazionale della pubblica istruzione. Sono, altresi', comprese le attribuzioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria e di orientamento scolastico e professionale, comprese quelle esercitate dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 7, e successive modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali di Stato esistenti nel territorio della regione siciliana. Nelle materie di cui al presente decreto l'amministrazione regionale svolge attivita' promozionale all'estero previa intesa con l'amministrazione centrale". - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 348/1979 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e' il seguente: "Art. 1. - Il presente decreto attua il trasferimento alla regione autonoma della Sardegna delle funzioni amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative ai sensi dell'art. 6 di detto statuto. Negli articoli seguenti e' usata per indicare la regione autonoma della Sardegna la sola parola 'regione'". - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 902/1975 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Art. 26. - Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio. Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e' il seguente: "Art. 1. - Ferme restando le funzioni amministrative esercitate dalla regione Valle d'Aosta, sono estese alla regione medesima con le integrazioni e le deroghe di cui agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative statali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in particolare, quelle in materia di cave e torbiere di cui all'art. 1, secondo comma, lettere e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2". - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 687/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione trentino-Alto Adige concernente assistenza ed edilizia scolastica) e' il seguente: "Art. 5. - Sono esercitate dalle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle provincie di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la realizzazione. I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarieta'".