Art. 84. 
Competenze delle regioni a statuto speciale in  materia  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1. A  norma  dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14  maggio  1985  n.  246  nel  territorio  della  regione
siciliana le attribuzioni degli organi centrali  e  periferici  dello
Stato   in   materia   di   edilizia   scolastica   sono   esercitate
dall'amministrazione regionale. 
  2. A  norma  dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19  giugno  1979  n.  348  nel  territorio  della  regione
Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica
sono esercitate dall'amministrazione regionale. 
  3.  A  norma  rispettivamente  dell'articolo  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell'articolo 1
della  legge  16  maggio  1978  n.  196  si  applicano  alla  regione
Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle  d'Aosta  le  disposizioni
contenute nell'articolo 83 in ordine al trasferimento delle  funzioni
amministrative in materia di edilizia scolastica. 
  4. A  norma  dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle  province  di
Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli
organi centrali e periferici  dello  Stato  in  materia  di  edilizia
scolastica. 
 
          Note all'art. 84:
             -  Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 246/1985 (Norme di
          attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
          di pubblica istruzione) e' il seguente:
             "Art. 1. - Nel territorio  della  regione  siciliana  le
          attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato
          in  materia  di  pubblica istruzione, nonche' in materia di
          assistenza scolastica ed educativa in ogni ordine  e  grado
          di   scuole,   compresa  l'assistenza  universitaria,  sono
          esercitate dall'amministrazione regionale a norma dell'art.
          20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), e all'art.  17,
          lettera d), dello statuto della regione siciliana.
             Rientrano, fra l'altro, tra le attribuzioni indicate nel
          precedente  comma,  le  funzioni  degli  organi  centrali e
          periferici dello  Stato  inerenti  le  materie  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          416, nonche', fatta eccezione per i  compiti  di  carattere
          nazionale unitario, quelli di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 maggio 1974, n. 419. Sono fatte salve
          le  funzioni  del  consiglio   nazionale   della   pubblica
          istruzione.
             Sono,  altresi',  comprese le attribuzioni in materia di
          edilizia scolastica  ed  universitaria  e  di  orientamento
          scolastico  e professionale, comprese quelle esercitate dai
          soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica  di
          cui   alla  legge  7  gennaio  1929,  n.  7,  e  successive
          modifiche, e quelli inerenti gli istituti professionali  di
          Stato esistenti nel territorio della regione siciliana.
             Nelle    materie    di    cui    al   presente   decreto
          l'amministrazione regionale svolge  attivita'  promozionale
          all'estero previa intesa con l'amministrazione centrale".
             -  Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 348/1979 (Norme di
          attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  Sardegna  in
          riferimento  alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)  e'
          il seguente:
             "Art.  1.  -  Il presente decreto attua il trasferimento
          alla  regione  autonoma  della  Sardegna   delle   funzioni
          amministrative nelle materie indicate dagli articoli 3, 4 e
          5  dello  statuto  speciale  per la Sardegna, approvato con
          legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,   ancora
          esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e
          da enti pubblici nazionali, e la delega alla stessa regione
          dell'esercizio  di  altre  funzioni amministrative ai sensi
          dell'art. 6 di detto statuto.
             Negli articoli seguenti e' usata per indicare la regione
          autonoma della Sardegna la sola parola 'regione'".
             -  Il  testo  dell'art.  26  del  D.P.R.   n.   902/1975
          (Adeguamento  ed  integrazione  delle  norme  di attuazione
          dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)
          e' il seguente:
             "Art. 26. - Ferme restando tutte le competenze  statali,
          di  cui  all'art.  23  del  presente  decreto,  le funzioni
          amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          gennaio  1972,  n.  8,  sono  trasferite anche alla regione
          Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le  spetti
          in  forza  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
          agosto 1965, n.  1116, relativamente al suo territorio.
             Si  applicano  anche   nei   confronti   della   regione
          Friuli-Venezia  Giulia  le  disposizioni  di  cui  ai commi
          terzo,  quarto  e  quinto  dell'art.  9  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6".
             - Il testo dell'art. 1 della legge n. 196/1978 (Norme di
          attuazione  dello  statuto speciale della Valle d'Aosta) e'
          il seguente:
             "Art. 1. - Ferme  restando  le  funzioni  amministrative
          esercitate  dalla  regione  Valle d'Aosta, sono estese alla
          regione medesima con le integrazioni e le  deroghe  di  cui
          agli articoli seguenti, relativamente al suo territorio, le
          disposizioni di trasferimento delle funzioni amministrative
          statali   contenute   nei   decreti  del  Presidente  della
          Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5,  6  e  15
          gennaio  1972,  numeri  7,  8, 9, 10 e 11, ivi comprese, in
          particolare, quelle in materia di cave e  torbiere  di  cui
          all'art.  1,  secondo comma, lettere e), f), g) del decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2".
             -  Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 687/1973 (Norme di
          attuazione  dello   statuto   speciale   per   la   regione
          trentino-Alto  Adige  concernente  assistenza  ed  edilizia
          scolastica) e' il seguente:
             "Art. 5. - Sono esercitate dalle province di Trento e di
          Bolzano, per  il  rispettivo  territorio,  le  attribuzioni
          degli  organi  centrali e periferici dello Stato in materia
          di edilizia scolastica.
             Qualora lo  Stato  intervenga  con  propri  fondi  nelle
          provincie  di  Trento  e di Bolzano, in esecuzione di piani
          nazionali straordinari di edilizia scolastica,  i  relativi
          programmi  saranno  formulati  dal Ministero della pubblica
          istruzione d'intesa  con  ciascuna  provincia,  alla  quale
          vengono assegnati i fondi per la realizzazione.
             I  piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali
          la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di
          straordinarieta'".